§ 41.7.420 - L.C. 26 gennaio 2026, n. 1.
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/01/2026
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 2.  Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 3.  Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 4.  Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 5.  Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 6.  Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 7.  Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 8.  Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Art. 9.  Abrogazioni
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 41.7.420 - L.C. 26 gennaio 2026, n. 1.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. 9 febbraio 2026, n. 32)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

     «3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonchè funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto».

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;

     b) il quinto comma è abrogato.

 

     Art. 6. Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

     «2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri».

 

     Art. 7. Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963

     1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».

 

     Art. 9. Abrogazioni

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:

     a) il numero 4) dell'articolo 5;

     b) gli articoli 29, 30 e 60.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

     1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.