| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 34. Difesa |
| Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
| Data: | 31/12/2025 |
| Numero: | 201 |
| Sommario |
| Art. 1. Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonchè dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini |
| Art. 2. Sicurezza dei giornalisti freelance |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 34.2.116 - D.L. 31 dicembre 2025, n. 201.
Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonchè per la sicurezza dei giornalisti freelance.
(G.U. 31 dicembre 2025, n. 302)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il
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Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del
Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto;
Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;
Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonchè dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del
2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Art. 2. Sicurezza dei giornalisti freelance
1. I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.