§ 3.8.45 - L.R. 26 settembre 2025, n. 6.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Ulteriori modificazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:26/09/2025
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione [...]
Art. 3.  (Integrazione all'articolo 7 della l.r. 1/2018)
Art. 4.  (Integrazione all'articolo 10 della l.r. 1/2018)
Art. 5.  (Integrazione all'articolo 28 della l.r. 1/2018)
Art. 6.  (Modificazione e integrazioni all'articolo 29 della l.r. 1/2018)
Art. 7.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 3.8.45 - L.R. 26 settembre 2025, n. 6.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

(B.U. 29 settembre 2025, n. 47)

 

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T) approvato con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2024, con la presente legge detta disposizioni in materia di formazione, perseguendo soprattutto l'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge introduce disposizioni integrative delle misure già previste nell'ordinamento regionale e, in particolare, detta norme modificative della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

 

CAPO II

MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)

 

     Art. 2. (Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro))

1. Alla lettera w) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2018 dopo le parole: "del quadro nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", orientandolo, in particolare, verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica, e verso le aree in cui si verifica il maggior disallineamento tra domanda e offerta di competenze ".

 

     Art. 3. (Integrazione all'articolo 7 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 dopo le parole: "agli indicatori, "sono inserite le seguenti: "agli impatti occupazionali previsti, ".

 

     Art. 4. (Integrazione all'articolo 10 della l.r. 1/2018)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 dopo le parole: "finanziata dalla Regione, "sono inserite le seguenti: "anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro "labour market intelligence"e l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa, ".

 

     Art. 5. (Integrazione all'articolo 28 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:

"1 bis. La Regione promuove l'apprendimento durante tutto l'arco della vita valorizzando, con l'acquisizione di micro-credenziali, la formazione espletata in contesti di lavoro e in percorsi formativi brevi. ".

 

     Art. 6. (Modificazione e integrazioni all'articolo 29 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 dopo le parole: "nel mercato del lavoro" sono inserite le seguenti: ", con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica" e dopo le parole: "della condizione sociale e personale dei destinatari" sono inserite le seguenti: ", nonché degli impatti occupazionali stimati, ".

2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 le parole: "e delle informazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", con il coinvolgimento delle parti sociali, attivato anche mediante la promozione di patti per le competenze, e con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze "skill mismatch", nonché delle informazioni ".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Regione promuove l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi finalizzati alla compartecipazione di soggetti privati in attività progettuali e formative, al coinvolgimento del partenariato e del tessuto socio-economico nella progettazione dell'offerta formativa regionale.

6 ter. La programmazione di cui ai precedenti commi può prevedere specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. ".

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.