| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Umbria |
| Materia: | 3. sviluppo economico |
| Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
| Data: | 16/05/2025 |
| Numero: | 3 |
| Sommario |
| Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 18) |
§ 3.2.208 - L.R. 16 maggio 2025, n. 3.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).
(B.U. 21 maggio 2025, n. 26)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della
3. Il comma 6 dell'articolo 7 della
"6. Negli ambiti di cui al comma 3 l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e fermo restando quanto disciplinato dalle norme in materia di parchi ed aree naturali protette e di quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui alla
a) le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati;
b) i percorsi autorizzati, previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati; i percorsi devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, a cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive. ".
4. A decorrere dal 2025 è revocata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3 della
5. Le risorse finanziarie rese disponibili per effetto del presente articolo sono stanziate ad incremento della dotazione degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.