§ 3.2.208 - L.R. 16 maggio 2025, n. 3.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:16/05/2025
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 18)


§ 3.2.208 - L.R. 16 maggio 2025, n. 3.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

(B.U. 21 maggio 2025, n. 26)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 18)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) le parole: " e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito " sono sostituite dalle seguenti: ", sulle piste di accesso ai pascoli e sui tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 8 ".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)".

3. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"6. Negli ambiti di cui al comma 3 l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e fermo restando quanto disciplinato dalle norme in materia di parchi ed aree naturali protette e di quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, individua, curandone l'aggiornamento annuale:

a) le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati;

b) i percorsi autorizzati, previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati; i percorsi devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, a cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive. ".

4. A decorrere dal 2025 è revocata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)).

5. Le risorse finanziarie rese disponibili per effetto del presente articolo sono stanziate ad incremento della dotazione degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.