§ 2.3.386 - L.R. 11 aprile 2025, n. 2.
Disposizioni in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:11/04/2025
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, di Imposta regionale sulle attività produttive e relative norme finanziarie)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.386 - L.R. 11 aprile 2025, n. 2.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(B.U. 11 aprile 2025, n. 19)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, di Imposta regionale sulle attività produttive e relative norme finanziarie)

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni [1]:

a) fino a 15.000,00 euro, maggiorazione dello 0,5 per cento;

b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 1,79 per cento;

c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro maggiorazione del 1,89 per cento;

d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 2,1 per cento.

2. Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1, lettere a) e b), non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. Per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001,00 e 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/2011 . Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è maggiorata di 0,40 punti percentuali.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale. ".

5. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 1, 2 e 3 sono stimate in 52.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027 [2].

6. Le maggiori entrate derivanti dal comma 4 sono stimate in 14.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

7. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

8. Nelle more della definizione della manovra di variazione del Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027), le maggiori entrate di cui al presente articolo sono iscritte nel Bilancio regionale di previsione 2025-2027 come segue:

a) quanto ad euro 34.200.000,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 1;

b) quanto ad euro 12.840.666,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 ed euro 12.840.667,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 1;

c) quanto ad euro 4.959.334,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 ed euro 53.159.333,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1.

9. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


[1] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2025, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2025, n. 5.