| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sardegna |
| Materia: | 4. assetto del territorio |
| Capitolo: | 4.5 ambiente |
| Data: | 06/11/2025 |
| Numero: | 31 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale n. 20 del 2024 |
| Art. 2. Norma finanziaria |
| Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.5.107 - L.R. 6 novembre 2025, n. 31.
Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)
(B.U. 13 novembre 2025, n. 61)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della
1. All'articolo 1 della
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità. Nei casi di cui al precedente periodo, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G,di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), come definite nell'allegato F, punti 11 e 12, prevale il criterio di idoneità, fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al PPR e degli strumenti urbanistici, nonché delle disposizioni dell'allegato G. Qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad esso connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneità.";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee. In attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze. Sono fatte salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica.".
2. Nel primo periodo del punto 1 dell'allegato G della
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).