§ 3.2.81 - L.R. 3 novembre 2025, n. 30.
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2022 in materia di requisiti degli interpreti LIS e LIST


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/11/2025
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2022
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.2.81 - L.R. 3 novembre 2025, n. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2022 in materia di requisiti degli interpreti LIS e LIST

(B.U. 6 novembre 2025, n. 60)

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2022

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 20 (Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all’abbattimento delle barriere della comunicazione), sono apportate le seguenti integrazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole "n. 107)" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dell’articolo 34-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Tutte le attività di interpretariato LIS e LIST previste ai sensi della presente legge devono essere svolte da professionisti in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e in particolare dall’articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 69 del 2021, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 10 gennaio 2022 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile), come modificato dal decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 10 dicembre 2024 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile).".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).