§ 1.5.38 - L.R. 30 giugno 2025, n. 33.
Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:30/06/2025
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica all’art. 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7
Art. 2.  Invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.5.38 - L.R. 30 giugno 2025, n. 33.

Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7

(B.U. 1 luglio 2025, n. 35)

 

Art. 1. Modifica all’art. 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7

1. Il comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7 è così sostituito:

“2. Nei collegi dei revisori dei conti composti da almeno tre componenti, uno dei componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti devono essere estratti da un elenco speciale nel quale sono inseriti esclusivamente i soggetti che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera b) del comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e c) del medesimo comma 1.”.

 

     Art. 2. Invarianza finanziaria

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.