§ 94.1.l22 - L. 11 marzo 2025, n. 38.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:11/03/2025
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Abrogazione
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.l22 - L. 11 marzo 2025, n. 38.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonchè norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

(G.U. 29 marzo 2025, n. 74)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Abrogazione

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, è abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     CONVENZIONE

     TRA

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

     E

     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

     RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ALL'ESERCIZIO DEL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA

     CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA

 

     Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte,

     e

     il Governo della Repubblica Francese, dall'altra,

     Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

     Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

     Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

     Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil­ Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970;

     Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, con scambio di lettere firmate a Parigi il 3 agosto 1999 e a Roma il 21 settembre 1999;

     Vista la decisione di esecuzione C (2014) 5883 della Commissione europea del 20 agosto 2014 relativa agli accordi transfrontalieri tra Stati membri nell'ambito del trasporto ferroviario in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE;

     Desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia e di definire un quadro che consenta di creare le condizioni tecniche e finanziarie per un funzionamento duraturo ed efficace del tratto nel territorio francese della linea ferroviaria che va da Cuneo a Ventimiglia passando per Breil,

     Hanno convenuto quanto segue

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

     Articolo 1

     Oggetto

     1. La presente convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (di seguito denominata "la Linea") situato in territorio francese, in conformità con le direttive europee sopraindicate.

     2. L'oggetto della presente convenzione è di definire:

     a. la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio della Linea;

     b. la ripartizione delle responsabilità in materia di manutenzione della Linea;

     c. le modalità applicabili al finanziamento di queste diverse missioni.

 

     Articolo 2

     Definizioni

     Ai sensi della presente convenzione, si assumono le seguenti definizioni:

     a. Le Parti: le due Parti firmatarie della presente convenzione, ossia gli Stati italiano e francese;

     b. La parte italiana: tutti gli attori italiani, siano essi enti pubblici o economici, che possono partecipare al finanziamento o all'esecuzione della manutenzione o dell'esercizio della Linea;

     c. La parte francese: tutti gli attori francesi, siano essi enti pubblici o economici, che possono partecipare al finanziamento o all'esecuzione della manutenzione o dell'esercizio della Linea;

     d. Gestore dell'infrastruttura: qualsiasi ente incaricato dell'esercizio e/o della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria della Linea;

     e. Il gestore dell'infrastruttura italiano: principale gestore dell'infrastruttura ferroviaria sul territorio italiano;

     f. Il gestore dell'infrastruttura francese: principale gestore dell'infrastruttura ferroviaria sul territorio francese;

     g. Manutenzione: i lavori ordinari atti al mantenimento delle condizioni operative dell'infrastruttura ferroviaria esistente (in particolare binari e loro componenti tecnologici, opere di ingegneria civile e impianti di sicurezza, di segnaletica e di telecomunicazioni), ad eccezione del rinnovamento e dello sviluppo dell'infrastruttura;

     h. Esercizio: insieme delle funzioni di ripartizione della capacità e della determinazione dell'orario annuale di servizio, della gestione del traffico e del sistema di segnaletica e di comando e controllo, oltre alla tariffazione dell'infrastruttura;

     i. Gestione ordinaria: insieme delle operazioni relative alla manutenzione e all'esercizio della Linea;

     j. Tratto: sezione della Linea identificata secondo la delimitazione seguente:

     . tratto nord: sezione della Linea situata tra il punto di confine (al km 37+648) a nord di Tenda e la stazione di Tenda (al km 50+449), esclusa la stazione;

     . tratto centrale: sezione della Linea situata tra il punto di collegamento della Linea con la linea Nizza-Breil-sur-Roya a sud della stazione di Breil (al km 78+450) e la stazione di Tenda (al km 50+449), stazione inclusa;

     . tratto sud: sezione della Linea situata tra il punto di confine (al km 84+648) a sud di Breil­ sur-Roya e il punto di collegamento della Linea con la linea Nizza-Breil-sur-Roya a sud della stazione di Breil (al km 78+450).

     k. Avanzo di gestione ordinaria: differenza tra i canoni di utilizzo e la somma dei costi di manutenzione e di esercizio, in caso di risultato positivo;

     l. Disavanzo di gestione ordinaria: differenza tra la somma dei costi di manutenzione e di esercizio e dei canoni di utilizzo, in caso di risultato negativo.

     I termini utilizzati nella presente Convenzione e non definiti dal presente articolo sono da intendersi come i termini normalmente utilizzati dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

 

TITOLO II

ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA LINEA

 

     Articolo 3

     Designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura responsabili della Linea

     Il gestore dell'infrastruttura italiano è responsabile della pianificazione oraria sulla linea Cuneo­ Ventimiglia e si occupa delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi. L'orario scelto per ciascun orario di servizio deve tenere conto delle scadenze e delle disposizioni contenute nei documenti di riferimento dei due gestori e viene trasmesso al gestore dell'infrastruttura francese per l'approvazione. Il gestore dell'infrastruttura italiano provvede alla consultazione con le imprese ferroviarie e in accordo con il gestore dell'infrastruttura francese, per l'insieme delle risposte difformi dalle richieste di assegnazione della capacità formulate dalle imprese ferroviarie.

     Il gestore dell'infrastruttura francese è incaricato dell'esercizio e della manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea sulla base del principio di territorialità. I gestori dell'infrastruttura italiana e francese possono concordare eccezioni locali al fine di garantire la continuità dì esercizio e di manutenzione ordinaria.

 

     Articolo 4

     Esercizio della Linea

     Il gestore dell'infrastruttura incaricato dell'esercizio di cui all'articolo 3 determina le regole di funzionamento applicabili alla Linea in conformità con la normativa applicabile in Francia e garantisce il coordinamento di tali regole con quelle definite dal gestore dell'infrastruttura italiana, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.

 

     Articolo 5

     Tariffazione della Linea

     I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sono calcolati secondo la normativa francese applicabile alla tariffazione della rete ferroviaria nazionale francese per i treni italiani e francesi sulla Linea. Essi sono determinati e percepiti dal gestore dell'infrastruttura incaricato dell'esercizio di cui alìarticolo 3 e pubblicati nei documenti di riferimento della rete del gestore dell'infrastruttura italiano e del gestore dell'infrastruttura francese, in conformità con la legislazione ferroviaria europea applicabile.

 

     Articolo 6

     Gestione delle stazioni

     La gestione e la manutenzione delle stazioni situate sulla Linea sono assicurate dal gestore o dai gestori designati dallo Stato francese.

 

TITOLO III

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA LINEA

 

     Articolo 7

     Finanziamento dell'esercizio e della manutenzione della Linea

     La presente Convenzione determina la ripartizione dei costi di esercizio e di manutenzione della Linea secondo le seguenti modalità:

     a) Il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto o acquisito da parte italiana e francese, sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi. Tuttavia, per ogni tratta in caso di deficit ed in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario viaggiatori di ciascuna Parte, ogni Parte si farà carico di almeno il 25% del deficit. In caso di sospensione temporanea dei servizi regolari da una Parte, in particolare in relazione a lavori sulla rete, continuerà ad applicarsi la presente clausola di salvaguardia. Sono considerati rispettivamente come treni italiani o treni francesi, i treni il cui esercizio è oggetto di un contratto di servizio pubblico con un'autorità francese o con un'autorità italiana.

     b) Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3 tiene il conteggio delle uscite e delle entrate e redige un rapporto annuale per gli Stati italiano e francese e per il gestore dell'infrastruttura italiana, che fa pervenire ogni anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, accompagnato da tutti i documenti giustificativi corrispondenti.

     c) Il pagamento definitivo delle somme dovute alla parte italiana dalla parte francese, o delle somme dovute alla parte francese dalla parte italiana, valutate annualmente ai sensi del paragrafo a. del presente articolo, sarà effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione del rapporto menzionato al paragrafo b. del presente articolo.

     d) In mancanza di versamento entro il termine stabilito al paragrafo c. del presente articolo, il gestore dell'infrastruttura che deve percepire il pagamento procede alla messa in mora.

     e) Oltre alla messa in mora, la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud menzionata all'articolo 13 si riunirà quanto prima e potrà chiedere che vengano comunicati i conti della Linea al gestore dell'infrastruttura al fine di trovare una soluzione condivisa tra le Pparti per garantire la continuità di esercizio della Linea.

     f) I costi relativi agli investimenti, esclusi quelli relativi alla manutenzione e esercizio, sono oggetto di convenzioni di finanziamento specifiche, concluse tra i gestori delle infrastrutture italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali interessate.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 8

     Proprietà dell'infrastruttura ferroviaria

     L'infrastruttura ferroviaria della Linea è di proprietà dello Stato francese.

     Le Parti possono, attraverso convenzioni specifiche, concordare eccezioni locali in materia di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria, al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature.

 

     Articolo 9

     Legge applicabile

     1. I lavori di manutenzione della Linea sono effettuati conformemente alla legislazione e alla normativa francese in vigore.

     2. Le imprese che eseguono i lavori sono soggette alla legislazione e alla normativa e ai regolamenti francesi in vigore.

     3. La presente Convenzione sarà attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana e della Repubblica Francese all'Unione Europea.

 

     Articolo 10

     Sicurezza ferroviaria

     Quando le eccezioni locali sono state concordate tra i gestori dell'infrastruttura italiani e francesi in applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione, il gestore dell'infrastruttura italiano deve compiere i passi necessari presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza che gli consenta di esercitare la propria attività in territorio francese. L'autorità nazionale di sicurezza ferroviaria francese coopera a tale scopo con l'Autorità nazionale di sicurezza ferroviaria italiana.

 

     Articolo 11

     Sicurezza civile

     L'efficacia dell'intervento dei soccorsi prevale su tutte le altre considerazioni, in particolare territoriali. In caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato.

 

     Articolo 12

     Organismo di controllo

     L'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea.

 

     Articolo 13

     Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo­francesi delle Alpi del Sud

     La Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo­francesi delle Alpi del Sud è incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della presente Convenzione. Essa è competente a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura.

 

     Articolo 14

     Risoluzione delle controversie

     Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione saranno risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

 

     Articolo 15

     Entrata in vigore della Convenzione

     1. Ciascuna delle Parti notifica all'altra di avere adempiuto alle procedure interne richieste relativamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, che entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno dell'ultima notifica.

     2. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

     3. Ciascuna delle Parti può denunciare in qualsiasi momento la Convenzione. La denuncia ha effetto dopo sei (6) mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte dall'altra Parte, a meno che la notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di questo termine.

     4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, viene abrogata la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Milano, il 12 aprile 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.