Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 19/02/2025 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 46.8.688 - D.Lgs. 19 febbraio 2025, n. 14.
Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
(G.U. 21 febbraio 2025, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare di cui al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 3 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari, espressi rispettivamente in data 14 e 15 gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2025;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al
1. Al libro quarto, titolo IX, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«Capo III-bis - Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale.
Art. 1482 ter. (Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle attività operative e alle missioni, intese come tutte quelle attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:
a) difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;
b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata "Frontex", alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonchè a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;
c) interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;
d) attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonchè le attività del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;
e) attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonchè le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.
2. Il personale impiegato nelle attività di cui al comma 1:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non può fruire dei permessi sindacali;
2) non può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, nè quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
b) non può esercitare il diritto di assemblea.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:
a) incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività di cui al comma 1;
b) non inquadrato in unità organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, è impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.
4. Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività operative e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
2) compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1480-ter, comma 2, può fruire di permessi sindacali ed esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e);
b) può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere.
Art. 1482 quater. (Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento delle missioni fondamentali indicate nell'articolo 1482-ter, comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, dell'Unione europea, multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:
1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
2) non può fruire dei permessi sindacali;
3) non può esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
b) non può esercitare il diritto di assemblea.
3. Durante la fase propedeutica alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative, il personale militare:
a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
b) compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può:
1) partecipare alle assemblee di carattere sindacale;
2) fruire di permessi sindacali;
3) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.
4. Il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.
Art. 1482 quinquies. (Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa). - 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attività formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.
2. La frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.
3. Il personale che frequenta corsi:
a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi:
1) può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali;
2) non può fruire di permessi sindacali nè essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
b) successivi alla formazione di base:
1) non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.
4. Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.