§ 34.2.110 - L. 31 ottobre 2024, n. 168.
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:31/10/2024
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 34.2.110 - L. 31 ottobre 2024, n. 168.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

(G.U. 16 novembre 2024, n. 269)

 

Art. 1. Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145

     1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «unità di personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»;

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis»;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

     5) al comma 4-bis:

     5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

     5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;

     6) il comma 5 è abrogato;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;

     1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri»;

     2) al comma 1-bis, le parole: «missioni in corso per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per l'anno in corso»;

     c) all'articolo 4:

     1) al comma 1, la parola: «annualmente» è soppressa e la parola: «stabilità» è sostituita dalla seguente: «bilancio»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

     b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

     c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6»;

     5) al comma 4-bis, le parole da: «comma 3» fino a: «tali deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis»;

     6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»;

     d) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,»;

     2) al comma 3, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato»;

     e) agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1»;

     f) all'articolo 21:

     1) al comma 2, dopo le parole: «biologica e chimica» sono aggiunte le seguenti: «, vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonchè di servizio dei trasporti di personale e materiali»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     g) all'articolo 22, il comma 2 è abrogato.

     2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.