§ 10.2.153 - D.M. 12 novembre 2024, n. 197.
Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:12/11/2024
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Territori coinvolti nella sperimentazione
Art. 3.  Soggetti e modalità della sperimentazione
Art. 4.  Monitoraggio della sperimentazione
Art. 5.  Assegnazione delle risorse
Art. 6.  Tavolo di coordinamento interistituzionale


§ 10.2.153 - D.M. 12 novembre 2024, n. 197.

Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio.

(G.U. 20 dicembre 2024, n. 298)

 

     IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

     e

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

     Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227;

     Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;

     Visto in particolare l'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 di cui al punto precedente, che:

     a) al comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione per dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del menzionato decreto;

     b) al comma 4 rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità ed i territori da coinvolgere per la menzionata procedura di sperimentazione, nonchè l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio, da adottarsi entro cinque mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha individuato i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo;

     Rilevato che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo», prevedendo al contempo che, annualmente vengano ripartite le relative risorse tra le Regioni, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

     Tenuto conto che la durata dei progetti di vita di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2024, anche a seguito delle eventuali revisioni, tende ordinariamente a coincidere con la durata della vita della persona con disabilità e che, pertanto, le spese finanziate con i budget di progetto si ripropongono in più esercizi finanziari, e tale valutazione vale anche per i progetti individuali redatti sulla base della previgente disciplina;

     Ritenuto, nei termini di cui al punto che precede, che il fabbisogno finanziario annuo sul territorio dipende dal numero di progetti di vita o di progetti individuali attivi;

     Ritenuto, pertanto, che in relazione al periodo di sperimentazione, il fabbisogno finanziario possa essere considerato proporzionale alla popolazione residente in ciascun territorio, senza distinzioni tra quelli nelle quali è avviata la sperimentazione e gli altri;

     Ritenuto opportuno, per i motivi di cui ai punti che precedono, assegnare ai territori ove viene avviata la sperimentazione le risorse finanziarie, in proporzione alla popolazione residente;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

     Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 3375 del 6 agosto 2024 e n. 665 del 9 luglio 2024;

     Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 31 luglio 2024;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2024;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 9716 in data 9 novembre 2024.

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025, la procedura di sperimentazione in alcune province italiane della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, per la durata di dodici mesi, le relative modalità, le risorse da assegnare e il relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

 

     Art. 2. Territori coinvolti nella sperimentazione

     1. La sperimentazione è avviata nei territori indicati all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2024, n. 106.

 

     Art. 3. Soggetti e modalità della sperimentazione

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unità di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori di cui all'articolo 2 applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni del predetto Capo III:

     a) all'elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;

     b) alle istanze, presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per la revisione dei progetti individuali già approvati ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

     c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2025.

 

     Art. 4. Monitoraggio della sperimentazione

     1. Le Regioni provvedono all'attività di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 2, mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Le Regioni effettuano il monitoraggio con cadenza semestrale. A tal fine, entro il mese successivo al semestre di riferimento, acquisiscono dalle Unità di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all'articolo 2, i dati di cui al comma 1 di relativa competenza e li trasmettono, entro il mese successivo, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare.

     3. Le Regioni attuano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.

 

     Art. 5. Assegnazione delle risorse

     1. Quota parte delle risorse disponibili per l'anno 2025 nel Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è ripartita come segue tra i territori di cui all'articolo 2, interessati alla sperimentazione:

     a) regione Lombardia, euro 534.954;

     b) regione Calabria, euro 144.365;

     c) regione Toscana, euro 419.707;

     d) regione Emilia-Romagna, euro 166.582;

     e) regione Lazio, euro 197.063;

     f) regione Umbria, euro 270.441;

     g) regione Campania, euro 448.306;

     h) regione Sardegna, euro 200.559;

     i) regione Friuli-Venezia Giulia, euro 97.030.

     2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento e non possono essere utilizzate per spese di organizzazione.

     3. Il monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo si effettua nel rispetto degli Allegati 2-a, relativo al -monitoraggio annuale e 2-b, relativo al monitoraggio semestrale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 6. Tavolo di coordinamento interistituzionale

     1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le istituzioni coinvolte nei procedimenti di sperimentazione di cui al presente regolamento e favorire la circolarità dei relativi dati, nonchè per consentire la valutazione degli esiti del monitoraggio semestrale e proporre, ove necessario, le azioni correttive, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Tavolo di monitoraggio della sperimentazione dei progetti di vita.

     2. Il Tavolo, di cui al comma 1, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o da un suo delegato, ed è composto da:

     a) due rappresentanti del Ministro per le disabilità;

     b) tre rappresentanti del Ministero della salute;

     c) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

     e) un rappresentante di ciascuna delle Regioni nelle quali sono collocati i territori di cui all'articolo 2;

     f) tre rappresentanti indicati da Anci Nazionale.

     3. Il tavolo si riunisce dall'avvio della sperimentazione, con periodicità semestrale in occasione dei monitoraggi di cui all'articolo 4, nonchè su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti, e predispone con periodicità semestrale una relazione sull'esito del monitoraggio da trasmettere al Ministro per le disabilità, al ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e termina i lavori con le attività relative al secondo semestre dell'anno 2025.

     4. Al Presidente e ai componenti del tavolo non spettano, per l'incarico, compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, nè rimborsi delle spese.

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3120

 

     ALLEGATI