§ 6.2.65 - L.R. 4 novembre 2024, n. 9.
Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:04/11/2024
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2022)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2022)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2022)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 17/2022)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17/2022)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 17/2022)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 17/2022)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 17/2022)
Art. 9.  (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge regionale 17/2022)
Art. 10.  (Disposizione transitoria)
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.65 - L.R. 4 novembre 2024, n. 9.

Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.

(B.U. 30 ottobre 2024, n. 44 - S.O. 5 novembre 2024, n. 32)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2022)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), le parole «possessore per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto passivo unicamente per l'esercizio».

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2022)

1. All'articolo 4 della legge regionale 17/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni di abitazione principale, fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b bis) primo fabbricato ad uso abitativo: il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso da quello di cui alle lettere a) e b), posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis.».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2022)

1. All'articolo 9 della legge regionale 17/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)» e dopo le parole «nonché per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,7 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

d) al comma 7 le parole: «aumentarla sino allo 0,96 per cento o» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 17/2022)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2022 è aggiunta la seguente:

«h bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17/2022)

1. All'articolo 13 della legge regionale 17/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4 le parole «il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h bis)».

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 17/2022)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 17/2022 è inserito il seguente:

«Art. 13 bis. (Modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3.

2. La comunicazione presentata ai sensi del comma 1 rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione.».

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 17/2022)

1. L'articolo 14 della legge regionale 17/2022 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Obbligo di pubblicazione)

1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.

2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 17/2022)

1. All'articolo 20 della legge regionale 17/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:

a) articolo 9, comma 2;

b) articolo 9, comma 7;

c) articolo 11, comma 1, lettera h bis).»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2024 e quelle applicate nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

2 ter. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

2 quater. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera c), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare, a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno e riferita all'anno d'imposta precedente sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 9. (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge regionale 17/2022)

1. L'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge regionale 17/2022 si interpreta nel senso che:

a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con modalità non commerciali;

b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

 

     Art. 10. (Disposizione transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi gli articoli 3, 4, 9, 11, 13, 14 e 20 della legge regionale 17/2022 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la Regione è autorizzata ad adottare soluzioni organizzative, anche istituendo uno sportello dedicato, per garantire ai soggetti passivi supporto nell'individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 17/2022.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 66 milioni di euro suddivisi in ragione di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 17/2022, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera h bis) della legge regionale 17/2022, come aggiunta dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Per le finalità previste dall'articolo 13 bis della legge regionale 17/2022, come inserito dall'articolo 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni della presente legge, a esclusione degli articoli 9 e 10, si applicano dall'1 gennaio 2025.