Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.2 politica monetaria |
Data: | 14/07/2021 |
Numero: | 1230 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali |
Art. 4. Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta |
Art. 5. Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici |
Art. 6. Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti |
Art. 7. Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti |
Art. 8. Autorità competenti |
Art. 9. Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento |
Art. 10. Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali |
Art. 11. Cooperazione transfrontaliera |
Art. 12. Sanzioni |
Art. 13. Applicazione alle valute diverse dall’euro |
Art. 14. Riesame |
Art. 15. Abrogazione |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 11.2.80 - Regolamento 14 luglio 2021, n. 1230. [1]
Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione)
(G.U.U.E. 30 luglio 2021, n. L 274)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell’Unione.
2. Il presente regolamento si applica, in conformità delle disposizioni della
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall’euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
2) «pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
3) «pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
4) «beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
5) «prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della
6) «utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
7) «operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
8) «ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
9) «commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della
10) «fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della
11) «consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12) «microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
13) «commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
14) «addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
15) «sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.
Art. 3. Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali
1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore di servizi di pagamento.
2. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale di uno Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all’articolo 13 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.
3. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito dall’articolo 85, paragrafo 1, della
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui l'articolo 5 ter, paragrafo 1, del
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis, del
Art. 4. Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta
1. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all’articolo 45, paragrafo 1, all’articolo 52, punto 3), e all’articolo 59, paragrafo 2, della
2. I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell’avvio dell’operazione di pagamento:
a) l’importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;
b) l’importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.
4. Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l’ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l’operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l’operazione di pagamento è stata disposta.
5. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell’Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore.
Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento denominato nella stessa valuta.
6. Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l’utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5.
Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.
Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.
Art. 5. Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici
1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all’articolo 4, punto 24), della
2. Prima di disporre un’operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l’importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all’operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l’importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.
Art. 6. Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all’utilizzatore di servizi di pagamento il numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice identificativo d’azienda (BIC) del prestatore di servizi di pagamento.
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento all'utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al
3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nell’Unione, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.
Art. 7. Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti
1. Gli Stati membri non prevedono obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.
Art. 8. Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.
Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa alle autorità competenti comunicate a norma dell’articolo 9, secondo comma, del
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
Art. 9. Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento
1. Gli Stati membri prevedono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano ogni parte che ha presentato un reclamo dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali previste conformemente all’articolo 10.
Art. 10. Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
1. Gli Stati membri prevedono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano gli organismi responsabili.
2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa agli organismi notificati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del
3. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
Art. 11. Cooperazione transfrontaliera
Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 8 e 10, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.
Art. 12. Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a dare immediata notifica alla Commissione delle eventuali modifiche alle norme e misure notificate a norma dell’articolo 13 del
Art. 13. Applicazione alle valute diverse dall’euro
Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione.
Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento alla valuta nazionale dello Stato membro interessato ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
Art. 14. Riesame
1. Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e sull’impatto del presente regolamento, contenente in particolare:
a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l’articolo 3 del presente regolamento;
b) una valutazione dell’evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dalla data di adozione del
c) una valutazione dell’impatto dell’articolo 3 del presente regolamento sull’evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;
d) una valutazione dell’impatto stimato della modifica dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire le valute di tutti gli Stati membri;
e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e la legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’articolo 52, punto 3), e dell’articolo 59, paragrafo 2, della
f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell’applicazione pratica degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e della legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’articolo 52, punto 3), e dell’articolo 59, paragrafo 2, della
g) un’analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell’esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l’invio delle informazioni di cui all’articolo 4; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell’avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;
h) un’analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l’opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze a tale riguardo;
i) un’analisi costi-benefici dell’introduzione dell’obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell’operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell’operazione.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Nella preparazione della relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.
Art. 15. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Art. 16. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). |
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Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22) |
Unicamente per quanto i riguarda i riferimenti dell’articolo 17 agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 |
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36) |
|
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 924/2009 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 1 paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 bis |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
Articolo 3 ter |
Articolo 5 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 9, primo comma |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 9, secondo comma |
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 9, terzo comma |
— |
Articolo 9, quarto comma |
Articolo 8, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
— |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal