Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 06/02/2025 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2025 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.2.103 - L.R. 6 febbraio 2025, n. 14.
Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 2025 n. 11- Interventi in favore dei lucani nel mondo e disciplina della Commissione regionale dei Lucani nel mondo e del Forum dei giovani
(B.U. 6 febbraio 2025, n. 9 Speciale)
Art. 1. Modificazione all’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, finalizzati all’erogazione dei contributi di cui al Piano annuale e al Piano triennale, disciplinati nei precedenti articoli quantificati in un massimo di euro 200.000 annui, si provvede con gli stanziamenti di competenza previsti a valere sulla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 e in un massimo di euro 50.000 annui, con gli stanziamenti di competenza previsti a valere sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione regionale dei lucani nel mondo e del Forum dei giovani lucani nel mondo, quantificati nella misura massima di euro 145.000 annui, si provvede con le risorse stanziate a valere sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.”
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.