Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 19. Celebrazioni |
Capitolo: | 19.1 celebrazioni |
Data: | 21/02/2024 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 19.1.97 - L. 21 febbraio 2024, n. 16.
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
(G.U. 26 febbraio 2024, n. 47)
1. Alla
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonchè dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonchè delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonchè della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;
2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;
b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2 bis. - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonchè di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2 ter. - 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste».