| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio | 
| Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione | 
| Data: | 22/12/2023 | 
| Numero: | 31 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa. | 
| Art. 2. Entrata in vigore. | 
§ 6.2.262 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 31.
Legge di stabilità regionale 2024.
(B.U. 22 dicembre 2023, n. 168)
Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
				1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del 
2. Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.