§ 5.7.38 - L.R. 12 dicembre 2023, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:12/12/2023
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...]
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.7.38 - L.R. 12 dicembre 2023, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" in materia di costituzione coattiva di servitù.

(B.U. 15 dicembre 2023, n. 162)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “e di pista” sono sostituite dalle seguenti: “, di pista e dei sistemi di innevamento programmato”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.

1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

 

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.