§ 4.4.174 - L.R. 27 maggio 2024, n. 12.
Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/05/2024
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Principi.
Art. 4.  Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS.
Art. 5.  Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS.
Art. 6.  Commissione regionale VAS.
Art. 7.  Regolamenti attuativi in materia di VAS.
Art. 8.  Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.
Art. 9.  Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.
Art. 10.  Comitato tecnico regionale VIA.
Art. 12.  Sanzioni in materia di VIA.
Art. 13.  Regolamenti attuativi in materia di VIA.
Art. 14.  Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.
Art. 15.  Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.
Art. 16.  Sanzioni in materia di VINCA.
Art. 17.  Regolamenti attuativi in materia di VINCA.
Art. 18.  Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.
Art. 19.  Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell’AIA.
Art. 20.  Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA.
Art. 21.  Sanzioni in materia di AIA.
Art. 22.  Regolamenti attuativi in materia di AIA.
Art. 23.  Disposizioni transitorie.
Art. 24.  Disposizioni finali.
Art. 25.  Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 4.4.174 - L.R. 27 maggio 2024, n. 12.

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

(B.U. 31 maggio 2024, n. 70)

 

CAPO I

Ambito di applicazione, finalità e principi

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. La presente legge e i relativi regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale, disciplinano le seguenti procedure di valutazione e autorizzazione ambientale:

a) nel Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);

b) nel Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);

c) nel Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

d) nel Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

 

     Art. 2. Finalità.

1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la partecipazione ai procedimenti amministrativi in materia ambientale, la protezione della salute e la promozione dei livelli di qualità della vita umana.

 

     Art. 3. Principi.

1. Le disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi si conformano agli obblighi internazionali nonché ai principi stabiliti:

a) dagli articoli 69 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b) dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

c) dagli articoli 9, 41 e 97 della Costituzione;

d) dall’articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto;

e) dalle Parti Prima e Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito TUA;

f) dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

CAPO II

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)

 

     Art. 4. Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VAS.

1. Le finalità in materia di VAS sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.

2. Per VAS si intende quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.

3. Oggetto della VAS è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.

 

     Art. 5. Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VAS.

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 e del comma 6 dell’articolo 12 del TUA, sono sottoposti a VAS i piani e i programmi di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 6 del TUA, nonché le relative modifiche, la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali.

2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del TUA, in sede regionale, nei procedimenti di VAS l’autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del TUA, è la Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6 della presente legge.

3. La disciplina e la procedura in materia di VAS sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 7.

 

     Art. 6. Commissione regionale VAS.

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto la Commissione regionale VAS individuando quali componenti:

a) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di VAS, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

c) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato.

2. L’attività di supporto e di istruttoria alla Commissione regionale VAS viene svolta dalla Direzione competente in materia di VAS anche avvalendosi delle Direzioni di volta in volta competenti in ragione della materia del piano o programma sottoposto a VAS.

3. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici piani o programmi di particolare complessità, il Presidente della Commissione regionale VAS può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

 

     Art. 7. Regolamenti attuativi in materia di VAS.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, di seguito BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VAS:

a) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità rispetto a quelle indicate nel TUA, purché con questo compatibili, per l’individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento della relativa consultazione;

b) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione;

c) adeguate forme di semplificazione per la verifica della necessità di sottoporre a procedure di VAS i piani e programmi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del TUA;

d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani e programmi ai sensi dell’articolo 33 del TUA;

e) le disposizioni in materia di VAS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

 

CAPO III

Procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)

 

     Art. 8. Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VIA.

1. Le finalità in materia di VIA sono stabilite dal comma 3 e dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.

2. Per VIA si intende quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.

3. Oggetto della VIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.

 

     Art. 9. Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VIA.

1. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 8 dell’articolo 7 bis del TUA, è individuata all’Allegato A della presente legge la ripartizione delle competenze in materia di VIA.

2. La Regione, che si esprime, ove disposto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 della presente legge, è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:

a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge;

b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;

d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;

e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del TUA;

f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA.

3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, che si esprimono, ove disposto, previa acquisizione del parere dei rispettivi Comitati tecnici provinciali VIA di cui all’articolo 11 della presente legge, sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A alla presente legge.

4. Ai sensi del Titolo IV della Parte Seconda del TUA, nel caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.

5. La disciplina e la procedura in materia di VIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui all’articolo 13 della presente legge.

 

     Art. 10. Comitato tecnico regionale VIA.

1. Il Comitato tecnico regionale VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione ed è composto da professionalità competenti nelle seguenti materie:

a) ambiente (aria, acqua, clima);

b) pianificazione territoriale e urbanistica;

c) tutela dei beni culturali e del paesaggio;

d) infrastrutture e mobilità;

e) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

f) tutela dell’assetto agronomico e forestale;

g) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;

h) salute ed igiene pubblica;

i) inquinamento acustico e agenti fisici;

j) impianti industriali e analisi dei rischi di incidenti industriali;

k) interventi idraulici e modellistica idraulica.

2. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico regionale VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.

3. Il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA, individuando quali componenti:

a) il Direttore di Area di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore della Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

c) i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo;

d) il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito ARPAV, di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, o suo delegato;

e) i legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA può incaricare consulenti esterni, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

5. Per l’esame delle singole istanze il Presidente del Comitato tecnico regionale VIA nomina il gruppo istruttorio individuando, in relazione alla natura e alla tipologia dell’intervento in esame, le strutture regionali il cui apporto è ritenuto necessario per una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Per le medesime finalità il gruppo istruttorio:

a) è sempre integrato dall’ARPAV;

b) può essere integrato dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo.

6. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA, le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui al comma 4, ivi compresa la tenuta del relativo elenco. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di corresponsione del compenso in funzione della partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale VIA e della nomina nei gruppi istruttori.

Art. 11

Comitati tecnici VIA provinciali o della Città metropolitana di Venezia.

1. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia istituisce il rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia in conformità al proprio ordinamento. In ogni Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia è assicurata la presenza del dipartimento provinciale competente per territorio dell’ARPAV, nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale nelle materie di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge.

2. Ogni Provincia e la Città metropolitana di Venezia, in conformità al proprio ordinamento, disciplina il funzionamento del rispettivo Comitato tecnico VIA provinciale o della Città metropolitana di Venezia, provvede alla nomina dei suoi componenti, nonché all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA.

 

     Art. 12. Sanzioni in materia di VIA.

1. L’Autorità competente ai sensi dell’articolo 9 della presente legge svolge le attività di controllo relative al rispetto delle condizioni ambientali previste dai provvedimenti in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del TUA.

2. Per le sanzioni trova applicazione l’articolo 29 del TUA.

3. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 29 del TUA spetta al soggetto individuato con provvedimento dall’autorità competente di cui all’articolo 9 della presente legge, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 13. Regolamenti attuativi in materia di VIA.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 28 del TUA, nonché per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 29 del TUA;

d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell’articolo 33 del TUA;

e) regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;

f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;

g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

 

CAPO IV

Procedure per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

 

     Art. 14. Finalità, definizione e oggetto della disciplina della VINCA.

1. Le finalità in materia di VINCA sono stabilite dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito Direttiva Habitat.

2. Per VINCA si intende quanto stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat nonché dalla lettera b-ter del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.

3. L’oggetto della VINCA è individuato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, di seguito DPR n. 357/1997, secondo gli indirizzi espressi nelle Linee Guida Nazionali adottate in attuazione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, di seguito Linee Guida Nazionali VINCA.

 

     Art. 15. Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di VINCA.

1. Le competenze in materia di VINCA sono stabilite ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 e nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida Nazionali VINCA.

2. L’autorità competente in materia di VIA e di VAS provvede, nell’ambito delle medesime procedure di valutazione, agli adempimenti connessi alla VINCA, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del TUA.

3. Salvo che per le ipotesi di cui al comma 2, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dalla Regione, quale autorità competente, ad eccezione di quelle delegate ai sensi del comma 5 del presente articolo e di quelle già di competenza dei Comuni ai sensi dell’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e successive modificazioni.

4. La Regione esercita, inoltre, le funzioni in materia di VINCA nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997 con riferimento ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e alle misure di compensazione in caso di valutazione di incidenza negativa ed in ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente articolo laddove risulti necessaria la VINCA.

5. Le funzioni in materia di VINCA sono delegate:

a) alle Province, alla Città metropolitana di Venezia, ai Comuni e alle forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite secondo le disposizioni dell’ordinamento degli enti locali, limitatamente ai piani, programmi, progetti, interventi e attività di loro competenza o comunque sottoposti a loro approvazione o autorizzazione, purché in possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento della procedura di VINCA, da verificare secondo le modalità disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 17 della presente legge;

b) all’ARPAV e all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e successive modificazioni, limitatamente a specifici siti della rete Natura 2000 correlati alle rispettive competenze e individuati dalla Giunta regionale.

6. In mancanza dei requisiti tecnico-scientifici in capo ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, le funzioni in materia di VINCA sono esercitate dai gestori dei siti della rete Natura 2000 e dai gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni, qualora i siti della rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno dei loro territori.

7. Qualora non sia individuata una specifica autorità competente ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo, l’autorità competente è la Regione.

8. Al fine di assolvere agli adempimenti in materia di VINCA con riferimento alle aree parco e riserve di competenza statale e alle aree tutelate come patrimonio Unesco ricadenti nei siti della rete Natura 2000, la Regione può promuovere forme di collaborazione con i soggetti interessati, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali VINCA.

9. La Regione coordina le autorità delegate e verifica il corretto svolgimento delle deleghe attribuite al fine di assicurare l’esercizio delle procedure di VINCA, anche a garanzia della corretta analisi dell’effetto cumulo e dell’integrità del sito.

10. La VINCA deve essere espletata preventivamente secondo livelli progressivi di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000, conciliando le esigenze di sviluppo locale con gli obiettivi di tutela della biodiversità di rilevanza dell’Unione europea.

 

     Art. 16. Sanzioni in materia di VINCA.

1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ove previste, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) il pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in assenza della preventiva VINCA;

b) il pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 a chiunque attui piani, programmi, progetti, interventi o attività in difformità dalla VINCA.

2. Nei casi di violazioni di minore rilevanza, le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono pari ad un quinto delle rispettive sanzioni minime.

3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000;

b) le dimensioni dell’area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;

c) i tipi di habitat di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.

4. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 spetta al soggetto individuato con provvedimento dell’autorità di cui all’articolo 15, in conformità al rispettivo ordinamento.

5. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’articolo 304 e seguenti del TUA.

6. Le autorità delegate ai sensi dell’articolo 15 della presente legge redigono annualmente un rapporto sulle infrazioni accertate e le sanzioni irrogate e lo trasmettono alla Regione ai fini di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge.

 

     Art. 17. Regolamenti attuativi in materia di VINCA.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di VINCA:

a) i criteri e le modalità di applicazione della procedura in considerazione dei livelli progressivi di valutazione;

b) le modalità di verifica del possesso dei requisiti tecnico-scientifici delle autorità di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 15 della presente legge;

c) le modalità di coordinamento di cui al comma 9 dell’articolo 15 della presente legge;

d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli eventuali oneri da porre a carico dei soggetti privati proponenti di piani, programmi, progetti, interventi e attività per lo svolgimento della procedura;

e) le disposizioni attuative in materia di sanzioni di cui all’articolo 16 della presente legge;

f) le disposizioni in materia di VINCA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

 

     Art. 18. Piani di gestione dei siti “Natura 2000” e misure di conservazione.

1. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)”.

 

CAPO V

Procedure per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

 

     Art. 19. Finalità, definizione e oggetto della disciplina dell’AIA.

1. Le finalità in materia di AIA sono stabilite dalla lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 del TUA.

2. Per AIA si intende quanto stabilito dalla lettera o-bis) del comma 1 dell’articolo 5 del TUA.

3. Oggetto dell’AIA è quanto previsto dall’articolo 6 del TUA.

 

     Art. 20. Competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali in materia di AIA.

1. Ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 7 del TUA, sono sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell’Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le loro modifiche sostanziali.

2. La Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B alla presente legge, nonché per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri.

3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Coerentemente alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 197 del TUA, le Province e la Città metropolitana di Venezia competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle domande di AIA, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dall’Allegato B alla presente legge.

5. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 4 sono riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti nonché alla loro modifica sostanziale e sono svolte, con l’avvalimento dell’ARPAV, secondo le procedure ed i criteri definiti con i regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.

6. Qualora le Province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio della loro funzione di controllo in materia di rifiuti ai sensi dell’articolo 197 del TUA, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA, procedono alla diffida di cui alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, e, ove si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del presente articolo, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato nonché procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dalle lettere b), c) e d) del comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.

7. La disciplina e la procedura in materia di AIA sono previste dalle Parti Prima e Seconda del TUA, dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 22 della presente legge.

 

     Art. 21. Sanzioni in materia di AIA.

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 29-decies del TUA.

2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quattuordecies del TUA, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi del comma 10 dell’articolo 29-decies del TUA.

 

     Art. 22. Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

 

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie.

1. Le Province e la Città metropolitana di Venezia, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, la Commissione regionale VAS e i Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’istituzione e comunque fino alla conclusione delle procedure di cui comma 3, rispettivamente, della Commissione regionale VAS di cui all’articolo 6, del Comitato tecnico regionale VIA di cui all’articolo 10 e dei Comitati tecnici VIA provinciali e della Città metropolitana di Venezia di cui all’articolo 11 della presente legge.

3. I procedimenti in materia di VAS, VIA, VINCA e AIA per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17 e 22 della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

 

     Art. 24. Disposizioni finali.

1. Gli Allegati A e B della presente legge possono essere modificati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. In materia di sanzioni amministrative di cui alla presente legge trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

3. In materia di incompatibilità e di conflitto di interessi trova applicazione quanto previsto dalla normativa statale e regionale.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi si applica la normativa dell’Unione europea e statale in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

 

     Art. 25. Abrogazioni e modifiche di leggi regionali.

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:

a) l’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”;

b) l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;

c) l’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento””;

d) l’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture”;

e) l’articolo 40 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”;

f) la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

g) l’articolo 110 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

h) l’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;

i) gli articoli 2, 29 e 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;

j) l’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”;

k) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell’ambiente e di parchi regionali”;

l) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.”.

2. Alla lettera b) del numero 2 del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, le parole: “dall’articolo 5 bis della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma 3, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 e introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, commi 4 e 6, quantificati in euro 900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse liberate dall’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4 disposta dall’articolo 25, comma 1, lettera f), allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Alle minori entrate dovute ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 giugno 2016, n. 4, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.

4. Alle minori entrate da tariffe sulle istruttorie ed i controlli in materia di AIA, quantificate in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi tariffari, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all’articolo 12, comma 3, VINCA di cui all’articolo 16, comma 4 e AIA di cui all’articolo 21, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

 

ALLEGATI