§ 3.10.85 - L.R. 18 giugno 2024, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:18/06/2024
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale,
Art. 5.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 3.10.85 - L.R. 18 giugno 2024, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

(B.U. 21 giugno 2024, n. 84)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: “e di cucina autonomi” sono aggiunte le parole: “, ivi comprese quelle oggetto dei contratti disciplinati dall’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, e successive modificazioni, se detti contratti prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali durante il soggiorno dell’ospite”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 “Disposizioni in materia di ricettività turistica”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “ad uso abitativo”, sono inserite le seguenti: “nonché gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina l’applicazione del presente articolo e in particolare la modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell’alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.”;

c) il comma 9 è abrogato;

d) le lettere d) ed e) del comma 10 sono abrogate.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis. Codici identificativi delle strutture ricettive.

1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale,

fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

1. Dopo l’articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“Art. 19 ter. Codici identificativi delle aziende che esercitano attività di ospitalità.

1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle aziende che esercitano attività di ospitalità in alloggi ai sensi dell’articolo 6 e in spazi aperti ai sensi dell’articolo 7, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.”.

 

     Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.