Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 18/06/2024 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, |
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 3.10.85 - L.R. 18 giugno 2024, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".
(B.U. 21 giugno 2024, n. 84)
Art. 1. Modifica all’articolo 27 della
1. Alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 27 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 27 bis della
1. All’articolo 27 bis della
a) al comma 1 dopo le parole: “ad uso abitativo”, sono inserite le seguenti: “nonché gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
c) il comma 9 è abrogato;
d) le lettere d) ed e) del comma 10 sono abrogate.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 31 bis nella
1. Dopo l’articolo 31 della
“Art. 31 bis. Codici identificativi delle strutture ricettive.
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
Art. 4. Inserimento dell’articolo 19 ter nella
fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.
1. Dopo l’articolo 19 bis della
“Art. 19 ter. Codici identificativi delle aziende che esercitano attività di ospitalità.
1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.