Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 08/03/2024 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 |
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 3.10.83 - L.R. 8 marzo 2024, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.
(B.U. 12 marzo 2024, n. 33)
Art. 1. Modifiche all’articolo 27 ter della
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 27 ter della
“e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto ambientale, collocate stabilmente sul suolo, facilmente rimovibili, caratterizzate da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento, per favorire l’osservazione dell’ambiente, anche al fine dello sviluppo del turismo didattico e naturalistico; le stanze panoramiche sono ubicate ad una distanza non superiore a 100 metri in linea d’aria da una stazione di un impianto a fune o da una struttura ricettiva aperta al pubblico di cui all’articolo 2, ivi compresi anche i rifugi alpini, o da un agriturismo di cui all’articolo 2 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 ter della
“3 bis. Le strutture di cui alla lettera e bis) possono essere realizzate in un unico piano ed è vietato l’abbattimento di alberi e piante per la loro realizzazione.”.
“3 ter. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare in merito alle strutture classificate di cui alla lettera e bis).”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 27 ter della
“5 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 44, comma 10, della
5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali volte a garantire il basso impatto ambientale, ivi compresa la riduzione dell’inquinamento luminoso, delle strutture ricettive del comma 2 anche con riguardo ai correlati aspetti relativi all’accesso e al trasporto di persone e cose, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della
Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.