§ 3.4.60 - L.R. 2 ottobre 2024, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione delle fauna selvatica e per il prelievo venatorio".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:02/10/2024
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 2.  Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 3.  Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 4.  Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 5.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 3.4.60 - L.R. 2 ottobre 2024, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione delle fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

(B.U. 2 ottobre 2024, n. 131)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: “localizzazione dell’appostamento precario di caccia” sono aggiunte le seguenti: “, a scelta del presentatore della comunicazione di cui allegato A),” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione”;

b) all’allegato A all’articolo 20 ter, nel paragrafo “Allegati” sono apportate le seguenti modifiche:

1. al secondo periodo, dopo le parole “localizzazione dell’appostamento precario di caccia” sono aggiunte le seguenti “a scelta del presentatore della presente comunicazione” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione”;

2. è aggiunto in fine il seguente periodo “È facoltà del presentatore depositare documentazione, anche fotografica, contenente le evidenze idonee atte a dimostrare lo stato dei luoghi ante e post realizzazione dell’appostamento precario.”.

 

     Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l’articolo 20 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“Art. 20 quinquies. Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti”.

1. L’allestimento degli appostamenti di cui all'articolo 20, di cui all’articolo 20 bis, di cui all’articolo 20 ter e di cui all’articolo 20 quater è consentito nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato C bis alla presente legge.

2. Per i comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste nel presente articolo si applica esclusivamente la sanzione di cui all’articolo 35, comma 1 lettera m).

Allegato C bis - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti.

A) Nell’allestimento degli appostamenti di cui al presente articolo, sono consentite tutte le modifiche di sito per l’esercizio dell’attività venatoria, purché le stesse non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

B) Fra le modifiche di sito che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi di cui alla lettera A) sono comprese le seguenti:

a) lo sfalcio dell’erba sotto le piante dell'appostamento ed in prossimità delle stesse;

b) l’installazione di supporti in legno e/o metallici, rimovibili, sulle piante dell'appostamento, o in prossimità delle stesse, per il posizionamento delle gabbie per richiami, ivi compreso il posizionamento di sistemi di protezione dei richiami;

c) la potatura delle piante dell'appostamento;

d) i piccoli e limitati spostamenti di terra funzionali all’apprestamento dell’appostamento;

e) l'applicazione di rami secchi sulle piante dell'appostamento.”

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“9 bis. Nell’ambito delle Aziende Faunistico Venatorie di cui all’articolo 29, con riferimento alle forme di caccia ivi consentite, fatte salve le preesistenze a norma di legge e fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo, la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta del concessionario rilascia autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella della concessione medesima, la cui validità è annualmente confermata dal concessionario, mediante il solo versamento della specifica tassa.”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 8, secondo periodo, dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: “Ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento temporaneo”, è aggiunta la seguente: “e precario”.

 

     Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.