Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 enti locali: norme elettorali |
Data: | 08/08/2024 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.7.40 - L.R. 8 agosto 2024, n. 24.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
(G.U.R. 16 agosto 2024, n. 37 - S.O. n. 30)
Art. 1. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale" sono aggiunte le parole ", da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024,";
b) al comma 2 dell'articolo 6 le parole da "In sede prima applicazione" fino a "nell'anno 2024." sono soppresse;
c) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole da "In sede prima applicazione" fino a "nell'anno 2024." sono sostituite dalle parole "In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali.";
d) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024," sono sostituite dalle parole "Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,".
2. La
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.