§ 1.4.126 - L.R. 3 luglio 2024, n. 7.
Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:03/07/2024
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità dell'intervento.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.4.126 - L.R. 3 luglio 2024, n. 7.

Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie.

(B.U. 4 luglio 2024, n. 35)

 

Art. 1. Finalità dell'intervento.

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;

b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale o si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui o che necessitano di un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alla stessa si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 già iscritte per tali finalità in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1, del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).