Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 19/07/2024 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini di validità delle graduatorie |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.3.189 - L.R. 19 luglio 2024, n. 10.
Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie
(B.U. 22 luglio 2024, n. 38)
Art. 1. Proroga dei termini di validità delle graduatorie
1. I termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, indette dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dall'Azienda regionale della salute, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna in scadenza entro il 31 gennaio 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025 [1].
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della