§ 1.3.189 - L.R. 19 luglio 2024, n. 10.
Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:19/07/2024
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini di validità delle graduatorie
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.3.189 - L.R. 19 luglio 2024, n. 10.

Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie

(B.U. 22 luglio 2024, n. 38)

 

Art. 1. Proroga dei termini di validità delle graduatorie

1. I termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, indette dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dall'Azienda regionale della salute, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna in scadenza entro il 31 gennaio 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025 [1].

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 novembre 2024, n. 18.