Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 14/12/2023 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 2. Modifica all’art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 3. Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 7. Sostituzione dell’art. 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 3.1.164 - L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 settembre 2000, n. 57 “Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928”
(B.U. 14 dicembre 2023, n. 66 Speciale)
Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della
1. L’art. 5 della
“Articolo 5 - Usi civici: definizione, tutela e gestione
1. Gli usi civici sono disciplinati dalla
2. L’accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate da uso civico si svolge secondo le procedure di cui alla
3. Gli usi civici e le terre accertate come gravate da uso civico sono assoggettati al vincolo paesaggistico con l’entrata in vigore della
4. La gestione degli usi civici e delle terre gravate da uso civico è disciplinata dall’art. 12 della
5. I Comuni, ove ricorrano le condizioni, possono chiedere alla Regione, ai sensi dell’art. 12 della
1. l’alienazione dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
2. il temporaneo mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede a condizione che la diversa destinazione rappresenti un reale e diretto beneficio per la collettività e non pregiudichi la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del terreno ad uso civico.
6. La Regione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5, assicura l’acquisizione della valutazione congiunta del Ministero della cultura nell’ambito di un procedimento da disciplinare con accordo ex art. 15
7. Gli eventuali proventi e indennità derivanti dalle alienazioni e dai temporanei mutamenti di destinazione d’uso devono essere destinati alle finalità di cui all’art. 24 della
8. Il valore delle aree oggetto di alienazione è determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell’imposta municipale unica (IMU), applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.
9. I provvedimenti dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell’Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l’Ufficio dei registri immobiliari.
10. L’Ufficio regionale competente in materia di usi civici monitora e verifica l’applicazione di quanto stabilito dal presente articolo e adotta appositi provvedimenti, anche in itinere, qualora i Comuni oppure i privati non rispettino quanto previsto dai precedenti commi.”.
Art. 2. Modifica all’art. 7 della
1. All’ art. 7 della
“1 bis. Ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 9 della
Art. 3. Sostituzione dell’art. 8 della
1. L’articolo 8 della
“Articolo 8
1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della
2. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della
3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.
4.Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che:
a) il canone di legittimazione:
1) delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della
2) delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della
b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'art. 39 della
5. I capitali di legittimazione derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono destinati per le finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della
2. Il comma 1-ter dell’articolo 11 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
Art. 7. Sostituzione dell’art. 19 della
1. L’articolo 19 della
“Articolo 19
1. Il Comune la cui perizia generale sia stata già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla
- riceve e istruisce le istanze di legittimazione ed eventuale contestuale affrancazione e incamera il dovuto come stabilito nell’elaborato peritale approvato;
- trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all’Ufficio regionale competente per l’adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.
2. Il termine ultimo per la proposizione delle istanze di cui al precedente comma è fissato al 31 dicembre 2024.
3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate – anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.