§ 1.2.80 - L.R. 12 agosto 2024, n. 22.
Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:12/08/2024
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno [...]
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata)
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.2.80 - L.R. 12 agosto 2024, n. 22.

Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata) e modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata)

(B.U. 16 agosto 2024. n. 40)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata)

1. I commi 3 e 3 bis dell’articolo 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 sono abrogati.

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata)

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 8/1998 è abrogato.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8/1998 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ai Gruppi consiliari, per le spese del personale, viene assegnata annualmente una somma di un massimo di 75.000 euro per ogni Consigliere componente il Gruppo.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8/1998 le parole: “dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6,” sono sostituite dalle seguenti: “appartenente a tutte le categorie previste dal CCNL di riferimento di ciascun ente per il personale di comparto,”.

4. Il comma 2 dell’articolo 11 bis della legge regionale n. 8/1998 è sostituito dal seguente:

“2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alla previsione di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale conseguita e comunque entro l’Area dei funzionari ad elevata qualificazione del CCNL Funzioni locali. Il personale assegnato a ciascun Consigliere viene attestato in capo a ciascun Gruppo consiliare di appartenenza del Consigliere medesimo.”.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in un massimo complessivo di 454.986 euro annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sulla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 Macro aggregato 104 del Bilancio di previsione triennale 2024 - 2026 del Consiglio regionale della Basilicata.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.