Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.13 trasporto di persone |
Data: | 28/12/2001 |
Numero: | 478 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 14. Partecipazione al procedimento |
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 395 del 2000 |
Art. 22. Efficacia |
§ 93.13.1b - D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi.
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Visto l'articolo 1, comma 1, comma 2 e comma 4, e l'allegato A della
Visto il
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 1269/ATM.44 del 12 aprile 2001, acquisita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della
Considerata la necessità di emanare, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 4, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del
"1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del
"2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del
"3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del
"3-bis. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del
"1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del
"2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 del
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del
"1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del
"2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del
"1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del
"2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del
"3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del
"4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del
"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.".
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 del
"f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della
4. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del
"g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;".
5. Il comma 7 dell'articolo 5 del
"7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.".
6. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 5 del
"c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del
"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del
"2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 del
"3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.".
4. Il comma 4 dell'articolo 6 del
"4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 del
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del
"1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del
"3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.".
3. Il comma 4 dell'articolo 7 del
"4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del
"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 del
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del
"1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.".
2. Il comma 3 dell'articolo 8 del
"3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.".
3. Il comma 4 dell'articolo 8 del
"4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.".
4. Il comma 5 dell'articolo 8 del
"5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).".
Art. 9. Modifiche all'articolo 9 del
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del
"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.".
Art. 10. Modifiche all'articolo 10 del
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del
"2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.".
Art. 11. Modifiche all'articolo 11 del
1. Il comma 4 dell'articolo 11 del
"4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.".
Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del
"1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.".
2. Il comma 2 dell'articolo 12 del
"2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.".
Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del
"1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.".
Art. 14. Partecipazione al procedimento
1. Dopo l'articolo 13 del
"13-bis (Partecipazione al procedimento). - 1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del
1. Il comma 2 dell'articolo 15 del
"2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.".
Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del
1. Il comma 2 dell'articolo 16 del
"2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati.
L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima.".
Art. 17. Modifiche all'articolo 17 del
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del
"1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, com-ma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.".
Art. 18. Modifiche all'articolo 18 del
1. Il comma 2 dell'articolo 18 del
"2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
2. Il comma 3 dell'articolo 18 del
"3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.".
Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del
1. L'articolo 20 del
"Art. 20 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della
b) il
Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del
1. L'articolo 21 del
"Art. 21 (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.".
Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 22 del
"1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.".
Art. 22. Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.