Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 28/11/2023 |
Numero: | 201 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari |
Art. 2. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale |
Art. 3. Disposizioni in materia di termini legislativi |
§ 46.8.674 - L. 28 novembre 2023, n. 201.
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonchè disposizioni in materia di termini legislativi.
(G.U. 22 dicembre 2023, n. 298)
Art. 1. Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. All'articolo 9, comma 15, della
Art. 2. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
Art. 3. Disposizioni in materia di termini legislativi
1. All'articolo 26 della
a) al comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».