§ 10.3.273 - D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152.
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:18/10/2023
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 10.3.273 - D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

(G.U. 2 novembre 2023, n. 256)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e il punto 12 dell'allegato A;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

     Visto il decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

     1. All'articolo 27-quater del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

     a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

     b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

     c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

     d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»;

     b) al comma 3, lettera b):

     1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle seguenti: «richiedenti la»;

     2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione» sono soppresse;

     3) la parola: «riconosciuta» è soppressa;

     c) al comma 3, le lettere d) e g) sono abrogate;

     d) al comma 3, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies»;

     e) al comma 5, lettera a):

     1) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

     2) le parole: «una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei requisiti di cui al comma 1»;

     f) al comma 5, la lettera b) è sostituita con la seguente:

     «b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»;

     g) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»;

     h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

     5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»;

     i) il comma 7 è abrogato;

     l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma 9-bis.»;

     m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

     «11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.

     11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".»;

     n) al comma 12, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;»;

     o) al comma 12, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.»;

     p) al comma 13:

     1) al primo e al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

     2) al primo periodo, dopo le parole: «Carta blu UE», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter»;

     q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo.

     13-ter. Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»;

     r) al comma 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

     s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno di cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»;

     t) il comma 17 è sostituito dal seguente:

     «17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l'attività lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalità di cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5:

     a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;

     b) gli estremi del documento di viaggio valido.

     Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater, e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.»;

     u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

     «18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:

     a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;

     b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa;

     c) un elenco delle attività professionali consentite;

     d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.

     18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.».

     2. All'articolo 22, comma 11:

     a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati»;

     b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.