Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 06/09/2023 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 3.10.82 - L.R. 6 settembre 2023, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.
(B.U. 8 settembre 2023, n. 120)
Art. 1. Modifica all’articolo 37 della
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della
Art. 2. Modifica all’articolo 38 della
1. Al comma 5 dell’articolo 38 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 49 della
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 49 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della
“6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale.”.
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.