Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 14/06/2023 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 2.4.106 - L.R. 14 giugno 2023, n. 12.
Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".
(B.U. 16 giugno 2023, n. 81)
Art. 1. Modifica alla
1. Dopo l’articolo 11 della
“Art. 11 bis. Riconoscimento di specifici fattori di rischio.
1. La Regione del Veneto riconosce che gli operatori di polizia locale sono esposti a specifici fattori di rischio, in particolare da un punto di vista psicologico.
2. Ai fini di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la collaborazione tra gli enti locali, ivi compresi unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative, e le competenti strutture delle Aziende ULSS, affinché vengano attivate iniziative dedicate agli operatori di polizia locale, finalizzate a rafforzare in tali soggetti la capacità di affrontare e gestire le specifiche situazioni di stress lavoro correlato, ivi comprese le situazioni di emergenza/urgenza.
3. La Giunta regionale, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un modello di convenzione tra enti locali e Aziende ULSS, finalizzata a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo, quantificando le risorse per le linee d’intervento di cui al comma 2.
4. Sul provvedimento previsto dal comma 3 del presente articolo la competente commissione consiliare esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali se ne prescinde.”.
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 bis della