§ 2.4.106 - L.R. 14 giugno 2023, n. 12.
Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:14/06/2023
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 2.4.106 - L.R. 14 giugno 2023, n. 12.

Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".

(B.U. 16 giugno 2023, n. 81)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 è inserito il seguente articolo:

“Art. 11 bis. Riconoscimento di specifici fattori di rischio.

1. La Regione del Veneto riconosce che gli operatori di polizia locale sono esposti a specifici fattori di rischio, in particolare da un punto di vista psicologico.

2. Ai fini di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la collaborazione tra gli enti locali, ivi compresi unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative, e le competenti strutture delle Aziende ULSS, affinché vengano attivate iniziative dedicate agli operatori di polizia locale, finalizzate a rafforzare in tali soggetti la capacità di affrontare e gestire le specifiche situazioni di stress lavoro correlato, ivi comprese le situazioni di emergenza/urgenza.

3. La Giunta regionale, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un modello di convenzione tra enti locali e Aziende ULSS, finalizzata a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo, quantificando le risorse per le linee d’intervento di cui al comma 2.

4. Sul provvedimento previsto dal comma 3 del presente articolo la competente commissione consiliare esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali se ne prescinde.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 come introdotto dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte, quanto alle iniziative formative volte a rafforzare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza/urgenza, con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” e, quanto alle iniziative volte a gestire lo stress lavoro correlato, con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, le cui dotazioni vengono aumentate in attuazione al comma 3 dell’articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.