§ 1.4.250 - L.R. 10 luglio 2023, n. 7.
Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:10/07/2023
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni.
Art. 2.  Norma finale.


§ 1.4.250 - L.R. 10 luglio 2023, n. 7.

Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.

(G.U.R. 14 luglio 2023, n. 29 - S.O. n. 25)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni.

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2023, l'Assessore regionale della salute provvede ad erogare, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 25.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;

b) euro 16.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti;

c) euro 11.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti;

d) euro 8.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a l.000 abitanti;

e) euro 5.169,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 2.938,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti;

g) euro 1.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 fino a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.

2. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

3. L'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.077.452,00 di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.".

2. L'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 2. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.