§ 2.10.68 - L.R. 24 novembre 2023, n. 14.
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:24/11/2023
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche del titolo del capo III del titolo II della legge regionale n. 8 del 2016.
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica della Sardegna (RES).
Art. 3.  Modifiche dell'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano per lo sviluppo e la gestione della RES).
Art. 4.  Registri delle ippovie e ciclovie.
Art. 5.  Aree di sosta temporanea.
Art. 6.  Modifiche dell'articolo 14-quater della legge regionale n. 8 del 2016 (Dichiarazione di pubblico interesse).
Art. 7.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994 (Mutamento di destinazione).
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 2.10.68 - L.R. 24 novembre 2023, n. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna.

(B.U. 27 novembre 2023, n. 63)

 

Art. 1. Modifiche del titolo del capo III del titolo II della legge regionale n. 8 del 2016.

1. Il titolo del capo III del titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è così sostituito: "Rete escursionistica regionale e registri delle ippovie e delle ciclovie".

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica della Sardegna (RES).

1. L'articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016 è così sostituito:

"Art. 14-bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla libera e gratuita fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.".

 

     Art. 3. Modifiche dell'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano per lo sviluppo e la gestione della RES).

1. L'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016 è così sostituito:

"Art. 14-ter (Piano per lo sviluppo e la gestione della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, approva, con propria deliberazione, il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi e procede al suo aggiornamento con cadenza almeno triennale.

2. La Giunta regionale si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia FoReSTAS per la predisposizione e gli aggiornamenti del Piano per lo sviluppo e la gestione della RES. L'Agenzia FoReSTAS coordina un apposito tavolo tecnico interassessoriale sulla materia.

3. Il Piano individua le direttrici di sviluppo, gli ambiti territoriali, i percorsi e le aree di sosta e le azioni dirette a aumentare la qualità e il grado di connessione della RES e delle ippovie e disciplina la tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie.

4. I percorsi individuati sono inseriti in un apposito catasto regionale, denominato "Catasto RES", curato dall'Agenzia FoReSTAS in forma di banca dati e di catalogo pubblico di dati aperti e disponibili via web, con informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi fruibili distinti per tipologie quali, a titolo meramente esemplificativo, sentieri escursionistici (trekking, hiking e itinerari tematici di varia lunghezza), percorsi didattici, percorsi per la mobilità dolce, ippovie, percorsi ciclo-escursionistici fruibili in mountain bike, conformati a standard tecnici nazionali e internazionali.

5. I percorsi e le aree di sosta inseriti nel Catasto RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati. I percorsi sono fruibili liberamente in autonomia, tenuto conto del grado di difficoltà e di fruizione assegnati e dello stato di manutenzione assegnato e verificato periodicamente dall'Agenzia FoReSTAS.

6. All'interno del piano e del Catasto RES sono specificatamente indicati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica o sensoriale.

7. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica o sensoriale.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le linee guida che disciplinano la procedura per la valutazione delle richieste dei privati che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano.

9. Il Piano è sottoposto al previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si intende acquisito.".

 

     Art. 4. Registri delle ippovie e ciclovie.

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 14 ter 1. (Registri delle ippovie e ciclovie)

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale, parte del Catasto RES e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La Regione istituisce il registro delle ciclovie.

3. La tenuta e l'aggiornamento dei registri delle ippovie e delle ciclovie della Sardegna sono disciplinati nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES) attraverso specifiche previsioni tecnico-regolamentari approvate dalla Giunta regionale, similmente a quanto previsto per il catasto RES e in ottica unitaria ed integrata nello stesso.

4. L'iscrizione delle ippovie e delle ciclovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni o di altri enti competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.".

 

     Art. 5. Aree di sosta temporanea.

1. Dopo l'articolo 14-ter 1 della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 ter 2. (Aree di sosta temporanea)

1. Il Piano per lo sviluppo e la gestione della RES individua puntualmente su mappa le seguenti aree di sosta temporanea, che fanno parte integrante della RES, utilizzabili in modo temporaneo da un numero massimo predefinito di persone:

a) bivacchi mobili itineranti: sono aree di sosta configurate come spazi aperti lungo i percorsi della RES e del registro delle ippovie destinati alla sosta temporanea in sicurezza di escursionisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo portati in spalla, escluse tende da campeggio o altre strutture diverse da un sacco a pelo o tenda da trekking individuale;

b) bivacchi fissi: immobili dismessi di particolare valore storico/culturale o testimoniale del paesaggio rurale sardo, quali ovili tradizionali, pinnettos, di libera fruizione e autogestiti, incustoditi e aperti in permanenza, da utilizzare per la sosta temporanea degli escursionisti, individuati lungo le immediate vicinanze della RES, purché distanti non meno di un'ora di percorrenza a piedi o almeno 3 Km lineari da centri abitati o da strutture ricettive esistenti;

c) rifugi escursionistici: immobili preesistenti, in dotazione all'Agenzia regionale FoReSTAS o alle amministrazioni comunali e altri enti pubblici individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, completi di arredi e dotazioni idonee a soddisfare le elementari esigenze di pernottamento durante l'attraversamento di un sentiero della RES, siti al di fuori da centri abitati e all'interno di aree naturalistiche o foreste demaniali.

2. Le aree di sosta temporanea possono essere attrezzate con elementi di arredo di facile rimozione, realizzati nel rispetto delle norme paesaggistiche e ambientali.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di ambiente, turismo, patrimonio e enti locali, predisposta con il supporto dell'Agenzia FoReSTAS, disciplina la fruizione delle aree di sosta temporanea, con particolare riferimento al numero massimo di persone ammissibili, al tempo massimo di permanenza e alle modalità d'uso dei luoghi, compatibilmente con la tutela di flora e fauna e tenendo conto delle prescrizioni regionali antincendio e delle prescrizioni sull'attività venatoria, anche al fine di prevenire abusi ed utilizzi differenti da quelli legati alla frequentazione escursionistica sui sentieri della RES.

4. La deliberazione di cui al comma 3 può prevedere la possibilità di regolamentare l'uso delle aree di sosta temporanea su base comunale, anche in previsione di una loro eventuale gestione con sistemi di prenotazione e servizi di assistenza alla fruizione escursionistica.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si intende acquisito.

6. La sosta temporanea nelle aree di cui al comma 1, effettuata nel rispetto della disciplina individuata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, non rientra nel campo di applicazione del divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2017.".

 

     Art. 6. Modifiche dell'articolo 14-quater della legge regionale n. 8 del 2016 (Dichiarazione di pubblico interesse).

1. All'articolo 14-quater della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "all'interno del piano", sono aggiunte le seguenti: "e del Catasto RES";

b) il comma 2 è così sostituito:

"2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione o i comuni territorialmente competenti propongono ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il mero transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994 (Mutamento di destinazione).

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) dopo le parole "recupero ambientale e di forestazione", è aggiunto il seguente periodo: "di antincendio boschivo e di messa in sicurezza e valorizzazione della Rete escursionistica regionale (RES) così come definita nella legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)".

 

     Art. 8. Abrogazioni.

1. L'articolo 35 "Registro delle ippovie" della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) è abrogato.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).