Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 commercio |
Data: | 26/10/2023 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento del capo VII-bis nella legge regionale 28/1999. |
Art. 2. Inserimento del capo VII-ter nella legge regionale 28/1999. |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria. |
§ 4.4.74 - L.R. 26 ottobre 2023, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 in materia di luoghi storici del commercio.
(B.U. 2 novembre 2023, n. 44 - S.O. n. 2)
Art. 1. Inserimento del capo VII-bis nella
1. Dopo il capo VII della
"Capo VII-bis. Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione.
Art. 18 quater. (Mercati di valore storico e di tradizione)
1. La Regione stabilisce le disposizioni generali per il riconoscimento delle attività di commercio su area pubblica di valore storico e di tradizione.
2. La Regione tutela e promuove il valore storico e di tradizione delle attività di commercio su area pubblica, che costituiscono testimonianza dell'identità commerciale del territorio comunale e regionale di appartenenza.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica e ne riconosce il valore storico.
Art. 18 quinquies. (Definizioni di mercato di valore storico e di tradizione)
1. Ai fini del presente capo si definiscono:
a) mercati di valore storico: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica che si svolgono da almeno quarant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonché rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico;
b) mercati di valore storico di tradizione: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, che si svolgono da almeno settant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonché rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico.
Art. 18 sexies. (Istituzione dell'elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 18-quater, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore:
a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione;
b) istituisce l'elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento.
2. I comuni individuano i mercati di valore storico o di valore storico di tradizione e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono mercati di valore storica o di tradizione possono adottare misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.".
Art. 2. Inserimento del capo VII-ter nella
1. Dopo il capo VII-bis della
"Capo VII-ter. Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei caffè storici.
Art. 18 septies. (Caffè storici)
1. La Regione riconosce, tutela e valorizza i caffè storici a rilevanza culturale meritevoli di tutela, ai sensi del
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione garantisce le necessarie forme di coinvolgimento dei comuni, nonché delle associazioni di categoria del comparto.
Art. 18 octies. (Definizione di caffè storici e requisiti)
1. Ai fini del presente capo, la qualifica di caffè storico è riconosciuta agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla
a) svolgimento nello stesso locale, per almeno settant'anni continuativi, in modo documentabile, dell'attività di somministrazione al pubblico come definita dalle disposizioni regionali di comparto, mantenendo le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;
b) insediamento del locale negli addensamenti storici rilevanti e storici secondari come previsti dai criteri regionali di programmazione urbanistica del settore commerciale;
c) caratterizzazione in forza di un particolare interesse storico o culturale o artistico o legato alle tradizioni locali, anche in relazione alle aree in cui sono insediati.
2. La qualificazione di cui al comma 1 è mantenuta nei seguenti casi:
a) in caso di subingresso nella titolarità di esercizi di locali storici, a condizione che siano garantite la continuità nell'attività di somministrazione dei precedenti esercizi e le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;
b) in caso di trasferimento in un immobile diverso da quello cui era stata originariamente riconosciuta, a condizione che siano garantiti la continuità nell'attività di somministrazione e il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 non sono ostativi:
a) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o altre forme di collaborazione con altre attività;
b) la sospensione dell'attività da parte del titolare per un periodo non superiore a ventiquattro mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
Art. 18 novies. (Istituzione dell'elenco regionale dei caffè storici)
1. Per le finalità di cui all'articolo 18-septies, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del comparto:
a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento regionale dei caffè storici;
b) istituisce l'elenco regionale dei caffè storici e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento periodico.
2. I comuni individuano i caffè storici e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri regionali stabiliti dalla Giunta regionale.
3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di caffè storico e il mancato rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 18-octies, comma 1, determina la cancellazione dallo stesso.".
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.