§ 74.3.47 - D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.3 stranieri
Data:04/10/2022
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Art. 2.  Disposizioni di aggiornamento


§ 74.3.47 - D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

(G.U. 13 dicembre 2022, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     Acquisito il parere dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in data 16 luglio 2019;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 febbraio 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio 2020;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 7 luglio 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, comma 6, le parole «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)»;

     b) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-sexies) è sostituita dalla seguente:

     «c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.»;

     c) all'articolo 14, comma 1:

     1) alla lettera c) le parole «ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,» sono soppresse;

     2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) i permessi di soggiorno di cui all'articolo 28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonchè lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore età si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;»;

     3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, può essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In tal caso, la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;

     d) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

     «Art. 14 bis. (Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato). - 1. Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     2. La richiesta del parere di cui al comma 1 è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da:

     a) copia del passaporto o dell'attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;

     b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;

     c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente;

     d) ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere.

     3. Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.»;

     e) all'articolo 28, comma 1:

     1) all'alinea dopo le parole «divieto di espulsione» sono aggiunte le seguenti «o di respingimento»;

     2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) per minore età al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante;

     3) la lettera a-bis è sostituita dalla seguente:

     «a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;».

 

     Art. 2. Disposizioni di aggiornamento

     1. Le parole «Comitato per i minori stranieri» ovunque presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022  Foglio n. 2869