Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 24/05/2023 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale |
Art. 2. Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 |
Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.3.127 - L. 24 maggio 2023, n. 60.
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
(G.U. 1 giugno 2023, n. 127)
Art. 1. Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale
1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
Art. 2. Modifica all'articolo 71 del codice di cui al
1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza
1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».
2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».
3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.