§ 69.3.127 - L. 24 maggio 2023, n. 60.
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:24/05/2023
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale
Art. 2.  Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Art. 3.  Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.3.127 - L. 24 maggio 2023, n. 60.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

(G.U. 1 giugno 2023, n. 127)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale

     1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

     «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

     2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

     «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

     1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «575,» è inserita la seguente: «582,».

 

     Art. 3. Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza

     1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     «3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

     2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

     3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

     4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.