§ 56.6.493 - D.M. 20 febbraio 2023, n. 40.
Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:20/02/2023
Numero:40


Sommario
Art. 1. 


§ 56.6.493 - D.M. 20 febbraio 2023, n. 40.

Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

(G.U. 20 aprile 2023, n. 93)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

     e

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

     Visto l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e, in particolare, l'allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i RAEE;

     Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca in modo indicativo le AEE;

     Visto l'articolo 4, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell'allegato 1 del regolamento n. 185 del 2007;

     Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da tale data, l'allegato II del citato decreto, sia sostituito dall'allegato IV dello stesso;

     Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto;

     Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022;

     Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'Allegato 1 al D.M. 25 settembre 2007, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1164

 

     Allegato

 

     "Allegato 1

     (articolo 9, comma 3)

 

     Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

     I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 1.1 Frigoriferi;

     - 1.2 congelatori;

     - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

     freddi;

     - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;

     - 1.5 radiatori a olio;

     - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con

     fluidi diversi dall'acqua;

     - 4.2 asciugatrici.

 

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 4.1 Lavatrici;

     - 4.3 lavastoviglie;

     - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;

     - 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

     - 2.1 Schermi;

     - 2.2 televisori;

     - 2.3 cornici digitali LCD;

     - 2.4 monitor;

     - 2.5 laptop, notebook;

 

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 4.5 lampadari;

     - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);

     - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;

     - 4.7 mainframe;

     - 4.6 grandi stampanti;

     - 4.9 grandi copiatrici;

     - 4.10 grandi macchine a gettoni;

     - 4.11 grandi dispositivi medici;

     - 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;

     - 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;

     - 5.1 aspirapolvere;

     - 5.2 scope meccaniche;

     - 5.3 macchine per cucire;

     - 5.4 lampadari;

     - 5.5 forni a microonde;

     - 5.6 ventilatori elettrici;

     - 5.7 ferri da stiro;

     - 5.8 tostapane;

     - 5.9 coltelli elettrici;

     - 5.10 bollitori elettrici;

     - 5.11 sveglie e orologi;

     - 5.12 rasoi elettrici;

     - 5.13 bilance;

     - 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;

     - 5.15 calcolatrici;

     - 5.16 apparecchi radio;

     - 5.17 videocamere, videoregistratori;

     - 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

     - 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;

     - 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;

     - 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;

     - 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;

     - 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;

     - 6.1 telefoni cellulari;

     - 6.2 navigatori satellitari (GPS);

     - 6.3 calcolatrici tascabili;

     - 6.4 router;

     - 6.5 PC;

     - 6.6 stampanti;

     - 6.7 telefoni;

     - altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 

Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

     - 4.14 pannelli fotovoltaici

 

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

     - 3.1 Tubi fluorescenti;

     - 3.2 lampade fluorescenti compatte;

     - 3.3 lampade fluorescenti;

     - 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a

     vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro

     metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;

     - 3.5 LED."