Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 29/11/2022 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 24 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 2. Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 4. Disposizioni transitorie. |
Art. 5. Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale. |
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 4.2.99 - L.R. 29 novembre 2022, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e relative disposizioni transitorie.
(B.U. 2 dicembre 2022, n. 144)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 24 bis nella
1. Dopo l’articolo 24 della
“Art. 24 bis. Conferenza di servizi per progetti e interventi di opere pubbliche che comportano variante allo strumento urbanistico generale.
1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), per l’approvazione del progetto definitivo ovvero esecutivo che comporti variante allo strumento urbanistico generale, possono indire una conferenza di servizi che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli da 14 a 14-quinquies della
2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi consente:
a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;
b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero in variante;
c) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
3. Alla conferenza di servizi sono invitate le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2 e deve essere acquisito il consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico ai sensi della
4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile del procedimento ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento.
7. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”.
Art. 2. Abrogazione degli articoli 47 e 49 della
1. Gli articoli 47 e 49 della
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 48 della
1. L’articolo 48 della
“Art. 48
Nomina dei collaudatori.
1. La struttura regionale competente per materia affida gli incarichi di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), secondo le modalità previste dal
Art. 4. Disposizioni transitorie.
1. L’articolo 48 della
2. L’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 47 della
Art. 5. Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.
1. L’articolo 48 della
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.