§ 5.5.81 - L.R. 26 aprile 2023, n. 5.
Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:26/04/2023
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Soggetti beneficiari di contributi.
Art. 4.  Criteri e modalità di erogazione dei contributi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.5.81 - L.R. 26 aprile 2023, n. 5.

Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria.

(B.U. 3 maggio 2023, n. 23)

 

Art. 1. Finalità e oggetto.

1. La Regione persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo, sia direttamente sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dei "Viaggi della Memoria", quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Viaggio della Memoria: visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzata a:

1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento;

2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;

3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;

4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, nonché per contrastare il negazionismo e ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza;

b) luogo della Memoria: area del territorio italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari di contributi.

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:

a) scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

b) enti locali;

c) altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della Regione.

3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti di cui alla lettera a) dello stesso comma.

 

     Art. 4. Criteri e modalità di erogazione dei contributi.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale, apposito regolamento con cui definisce le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e i criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti che partecipano per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.

2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per l'anno 2023 e di euro 50.000,00 per gli anni 2024 e 2025 alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa per gli interventi derivanti dall'attuazione della presente legge è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziate annualmente con la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.