§ 5.1.180 - L.R. 29 dicembre 2022, n. 47.
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:29/12/2022
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020
Art. 2.  Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2020
Art. 3.  Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 5.1.180 - L.R. 29 dicembre 2022, n. 47.

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.

(B.U. 30 dicembre 2022, n. 65)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La crisi dell’economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;

2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;

3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;

4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;

5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall’articolo 93, comma 3, e dall’articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014, con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;

6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 6 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19); le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole: “30 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2023”.

 

     Art. 2. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “30 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “30 dicembre 2023” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “30 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2023,” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

 

     Art. 3. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “30 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “30 dicembre 2023”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2023”.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.