Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 29/12/2022 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020 |
Art. 2. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2020 |
Art. 3. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 |
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.1.180 - L.R. 29 dicembre 2022, n. 47.
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.
(B.U. 30 dicembre 2022, n. 65)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La crisi dell’economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;
2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;
3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 95, commi 9 e 11, della
4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della
5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall’articolo 93, comma 3, e dall’articolo 94, comma 2 quater, della
6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 6 del preambolo della
2. Al punto 7 del preambolo della
Art. 2. Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 3. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della
2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2023”.
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.