§ 1.2.138 - L.R. 28 marzo 2023, n. 15.
Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:28/03/2023
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Incompatibilità del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale
Art. 2.  Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 3/2009
Art. 3.  Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009
Art. 4.  Autovetture di servizio. Modifiche all’articolo 37 bis della l.r. 3/2009
Art. 5.  Clausola d’invarianza finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 1.2.138 - L.R. 28 marzo 2023, n. 15.

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(B.U. 13 aprile 2023, n. 19)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, comma 7, 14, 30 e 34 bis dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. La legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), ha modificato l’articolo 14 dello Statuto reintroducendo, nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Segretari questori con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell’applicazione del regolamento e nell’assicurare la regolarità dello svolgimento dei lavori dell’assemblea ed ha introdotto nell’ordinamento regionale, con l’articolo 34 bis, la figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, scelto tra i consiglieri regionali, con la funzione di affiancare e supportare il Presidente della Giunta regionale nell’esercizio delle molteplici funzioni a lui attribuite;

2. Le funzioni attribuite al Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale risultano ampie e di particolare pregnanza, tali da non consentire, per l’impegno richiesto e per i loro eventuali contenuti, la conciliabilità con altre funzioni istituzionali di rilievo consiliare;

3. Appare dunque necessario prevedere l’incompatibilità della figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con le cariche di cui all’articolo 1;

4. Il Consiglio regionale, con l’ordine del giorno 12 ottobre 2021, n. 185, collegato alla l.r. statutaria 20/2022, si è impegnato a disciplinare i trattamenti economici delle figure dei Segretari questori e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale in modo tale da non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

5. La presente legge attua le modifiche statutarie sopracitate e modifica le disposizioni della l.r. 3/2009 con la previsione delle nuove figure istituzionali e la rideterminazione delle percentuali dell’indennità di funzione e del rimborso spese per l’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in modo tale da assorbire i costi derivanti dalle quote da destinarsi alle nuove cariche, nel rispetto dell’ordine del giorno 185/2021;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Incompatibilità del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale

1. L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è incompatibile con le cariche di:

a) Componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

b) Presidente e vicepresidente di gruppo consiliare;

c) Componente dell’Ufficio di presidenza di commissione consiliare permanente.

2. Nel caso in cui la nomina a Sottosegretario sia conferita ad un soggetto che ricopre una delle cariche di cui al comma 1, lo stesso viene invitato a rimuovere la situazione d’incompatibilità. Qualora la situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, il Consiglio regionale dichiara il soggetto decaduto dalla carica già rivestita.

 

     Art. 2. Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 3/2009

1. L’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Indennità di funzione

1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:

a) Presidente della Giunta: 23,50 per cento;

b) Presidente del Consiglio 23,40 per cento;

c) Componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: 13,50 per cento;

d) Vicepresidente del Consiglio: 13,40 per cento;

e) Consigliere segretario del Consiglio: 8,40 per cento;

f) Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;

g) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;

h) Presidente di commissione: 8 per cento;

i) Segretario questore del Consiglio: 4 per cento;

l) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.”.

 

     Art. 3. Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009

1. L’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 bis. Rimborso spese per l’esercizio del mandato

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.

2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.

3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2.

4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:

a) Presidente della Giunta: euro 2.819,81;

b) Presidente del Consiglio: euro 2.824,25;

c) componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: euro 2.497,76;

d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20;

e) Consigliere segretario del Consiglio: euro 2.119,20;

f) Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;

g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;

h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;

i) Presidente di commissione: euro 2.079,00;

l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00;

m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;

n) Consigliere: euro 1.925,00.

5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per euro 0,26.

6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.”.

 

     Art. 4. Autovetture di servizio. Modifiche all’articolo 37 bis della l.r. 3/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 37 bis della l.r. 3/2009 dopo le parole: “assessori” sono inserite le seguenti: “ed al Sottosegretario alla presidenza della Giunta”.

 

     Art. 5. Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2024-2025 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione “Programma 1 “organi istituzionali” Titolo 1 “Spese correnti”.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettere b), d), e) ed i), della l.r. 3/2009, come sostituito dall’articolo 2, nonché le disposizioni dell’articolo 6 bis, comma 4, lettere b), d), e) ed l), della l.r. 3/2009, come sostituito dall’articolo 3, entrano in vigore dalla prima elezione dei Segretari questori del Consiglio regionale. Da tale data cessa l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6 bis, comma 1, relativamente alla figura del Presidente del Consiglio regionale.

2. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 3/2009, come sostituito dall’articolo 2, le disposizioni dell’articolo 6 bis, comma 3, e comma 4 lettere a) e c), della l.r. 3/2009, come sostituito dall’articolo 3, nonché la disposizione dell’articolo 4, entrano in vigore dalla prima nomina del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale. Da tale data cessa l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6 bis, comma 1, relativamente alla figura del Presidente della Giunta regionale.