Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/08/2022 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 54 della L.R. n. 51/2021. |
Art. 2. Modifica all'articolo 82 della L.R. n. 51/2021. |
Art. 3. Modifica all'articolo 29 della L.R. n. 9/2017. |
Art. 4. Iscrizione Albo regionale. |
§ VI.3.284 - L.R. 12 agosto 2022, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e disposizioni in materia di Cooperative di autocostruzione.
(B.U. 16 agosto 2022, n. 90, supplemento)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifica all'articolo 54 della
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole "in ciascuna provincia" sono aggiunte le seguenti: "o nell'area metropolitana di Bari";
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "I comuni e le province" sono sostituite dalle seguenti: "Le province, la città metropolitana di Bari e i comuni";
c) alla lettera p) le parole "al comma 1 dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti "al comma 14 dell'articolo 11";
d) le lettere h), t) e u) sono soppresse.
Art. 2. Modifica all'articolo 82 della
1. Al comma 1 dell'articolo 82 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 3. Modifica all'articolo 29 della
1. Al comma 7 dell'articolo 29 della
CAPO III
Disposizioni in materia di cooperative di autocostruzione
Art. 4. Iscrizione Albo regionale.
1. Le Cooperative di autocostruzione possono essere iscritte all'Albo regionale previsto dall'articolo 5 della