Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 polizia urbana e rurale |
Data: | 18/04/2023 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 37/2011 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2011 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2011 |
Art. 4. Integrazione all’articolo 12 della l.r. 37/2011 |
Art. 5. Modifica all’articolo 14 della l.r. 37/2011 |
Art. 6. Modifica all’articolo 16 della l.r. 37/2011 |
Art. 7. Modifica all’articolo 19 della l.r. 37/2011 |
Art. 8. Istituzione della giornata regionale della polizia locale |
§ III.8.6 - L.R. 18 aprile 2023, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”
(B.U. 20 aprile 2023, n. 38 suppl.)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) alla rubrica, dopo le parole: “Funzioni della Provincia” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana di Bari”;
b) al comma 1, dopo la parola: “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “e la Città metropolitana di Bari” e la parola: “concorre” è sostituita dalla seguente: “concorrono”;
c) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “polizia provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana di Bari”;
d) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “polizia provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana di Bari”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) alla lettera g) del comma 2, dopo le parole: “polizia provinciale,” sono aggiunte le seguenti: “’metropolitana’ per la polizia metropolitana”;
b) al comma 4, dopo le parole: “anche in forma associata,” sono aggiunte le seguenti: “la Città metropolitana di Bari”;
c) al comma 5, dopo le parole: “polizia provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e della polizia metropolitana”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) al comma 1, le parole: “al sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “al sindaco del comune, al sindaco della città metropolitana e”;
b) al comma 2, dopo le parole: “presidente della Provincia,” sono aggiunte le seguenti: “il sindaco della città metropolitana, il sindaco dei comuni,”.
Art. 4. Integrazione all’articolo 12 della
All’articolo 12 della
“3 bis. La Regione, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente disposizione, al fine di garantire identità dei corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Bari, integra il regolamento regionale disciplinando il colore delle divise e delle autovetture di servizio.”.
Art. 5. Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 6. Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 7. Modifica all’articolo 19 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 8. Istituzione della giornata regionale della polizia locale
1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis (Istituzione della giornata regionale della polizia locale) 1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il 20 gennaio di ogni anno, al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale.”.