§ III.5.44 - L.R. 15 giugno 2023, n. 10.
Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, informazione e beni culturali
Data:15/06/2023
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Bande della tradizione pugliese
Art. 2.  Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno
Art. 3.  Contributi
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Modifiche al titolo IV della l.r. 17/2013


§ III.5.44 - L.R. 15 giugno 2023, n. 10.

Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

(B.U. 20 giugno 2023, n. 58)

 

Art. 1. Bande della tradizione pugliese

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni inmateria di beni culturali)” è aggiunto il seguente:

Art. 24 bis. (Bande della tradizione pugliese)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura bandistica pugliese tipicamente sviluppata attraverso le “bande della tradizione pugliese”, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.

2. Per banda della tradizione pugliese s’intende l’antico fenomeno musicale tipico della Puglia e del sud Italia, consistente in una formazione di strumenti a fiato e percussioni, organizzata sul modello dell’orchestra, con un organico in divisa non inferiore a 35 strumentisti, oltre al Direttore.

3. Il repertorio musicale della banda della tradizione pugliese è caratterizzato da trascrizioni di antologie operistiche, sinfonie, marce sinfoniche e musiche religiose, eseguite in forma itinerante soprattutto in occasione delle feste patronali e processioni legate ai riti della settimana santa, anche utilizzando apposite strutture in legno installate nelle piazze e denominate casse armoniche.

 

     Art. 2. Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno

1. Dopo l’articolo 24 bis della l.r. 17/2013 è aggiunto il seguente:

“Art. 24 ter. (Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 24 bis, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, programma, ai sensi del titolo II della presente legge, i seguenti interventi:

a) promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica;

b) iscrizione delle bande della tradizione pugliese nell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, commi 2-bis e seguenti, della presente legge;

c) ricerca di partiture, compositori, testi per la conoscenza della storia delle bande e dei suoi più importanti protagonisti;

d) catalogazione e digitalizzazione degli archivi locali dispartiti, composizioni musicali, testi e documenti fotografici e sonori sulla memoria dei complessi bandistici pugliesi;

e) iniziative convegnistiche, seminariali, formative e spettacolari per la promozione della conoscenza, della diffusione e della pratica della cultura musicale bandistica, con particolare riferimento al rapporto con il mondo della scuola;

f) realizzazione di una rete finalizzata alla programmazione unitaria e all’identità visiva comune delle bande della tradizione pugliese e dei relativi festival, con particolare attenzione all’innovazione dei repertori;

g) sostegno delle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell’inventario di cui alla lettera b), per:

1) l’acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e strumenti musicali, fisse e mobili, partiture e divise funzionali all’esercizio dell’attività;

2) il recupero e il restauro di attrezzature e altri beni mobili delle bande della tradizione pugliese, per la loro conservazione e la fruizione anche in iniziative espositive;

3) la fruizione di spazi destinati alle prove e alla socialità;

4) la produzione di musica originale per banda;

5) il nolo relativo al trasporto e l’ospitalità dei complessi bandistici per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;

6) le attività di formazione musicale di tipo bandistico e di aggiornamento e qualificazione professionale degli esecutori e dei trascrittori;

7) l’istituzione di un museo diffuso e integrato delle bande della tradizione pugliese per lo sviluppo e la promozione delle attività di cui alle lettere precedenti.”

 

     Art. 3. Contributi

1. Dopo l’articolo 24 ter della l.r. 17/2013 è aggiunto il seguente:

“Art. 24 quater. (Contributi)

1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dall’articolo 24 ter, nell’ambito del Programma regionale operativo annuale di cui all’articolo 12, la Regione concede annualmente contributi finanziari alle bande della tradizione pugliese regolarmente iscritte nell’inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese.

2. Alla copertura dei relativi oneri possono concorrere le risorse finanziarie del bilancio vincolato rivenienti dalla programmazione unitaria, a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, previa verifica di coerenza con le linee di intervento in essi previste.”.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, del bilancio autonomo regionale, per l’esercizio 2023 è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, pari a euro 500 mila, con riduzione di pari importo dello stanziamento sul “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

 

     Art. 5. Modifiche al titolo IV della l.r. 17/2013

1. Al titolo IV della l.r. 17/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita: “Disposizioni di salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale”;

b) nella partizione del titolo IV e prima dell’articolo 19 è aggiunto il seguente: “Capo I Salvaguardia e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale”;

c) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente: “Capo II

Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese”

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.