§ 1.5.11 - L.R. 20 dicembre 2022, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 iniziativa popolare
Data:20/12/2022
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 4/1973.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 4/1973.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 1.5.11 - L.R. 20 dicembre 2022, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

(B.U. 22 dicembre 2022, n. 51 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 4/1973.

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente:

"3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 4/1973.

1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale n. 4/1973 è sostituito dal seguente:

"2. Il procedimento legislativo si conclude quando l'esito è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 36, comma 3.".

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.