Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.6 difensore civico |
Data: | 08/08/2022 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Ambiti omogenei di tutela e garanzia. |
Art. 3. Autorità di garanzia. |
Art. 4. Disciplina del Difensore regionale. |
Art. 5. Disciplina del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità. |
Art. 6. Modifiche alla L.R. 18/2010. |
Art. 7. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021. |
Art. 8. Disciplina della fase transitoria. |
§ 1.6.3 - L.R. 8 agosto 2022, n. 18.
Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.
(B.U. 12 agosto 2022, n. 32 Supplemento)
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La presente legge, al fine di rendere più efficiente ed efficace la tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e nelle situazioni di fragilità, riorganizza le funzioni, le attività e le forme di coordinamento dei seguenti organi di tutela e garanzia regionali:
a) Difensore regionale, di cui alla
b) Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla
c) Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla
d) Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di cui alla
Art. 2. Ambiti omogenei di tutela e garanzia.
1. Gli organi di tutela e garanzia regionali sono organizzati per ambiti omogenei di funzioni e attività:
a) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione, comprendente l'attività di difesa civica, nonché di tutela dei contribuenti, dei consumatori, degli utenti, dei pensionati e dei detenuti;
b) ambito della tutela dei cittadini singoli o associati nel campo delle fragilità, comprendente l'attività di tutela del diritto alla salute, nonché della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, delle vittime di reato e delle persone con disabilità.
Art. 3. Autorità di garanzia.
1. Il Difensore regionale è l'organo regionale di garanzia per l'ambito della tutela del cittadino con particolare riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è l'organo regionale di garanzia per l'ambito della tutela del cittadino nel campo delle fragilità.
3. Il Difensore regionale e il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità collaborano tra loro al fine di garantire il massimo grado di efficacia delle azioni poste in essere nei rispettivi ambiti di tutela.
Art. 4. Disciplina del Difensore regionale.
1. Il Difensore regionale, previsto dall'articolo 61 dello Statuto, resta disciplinato dalla
Art. 5. Disciplina del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.
1. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità è disciplinato dalla presente legge e dalla
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Garante dura in carica per la durata della legislatura in cui è eletto e può essere rieletto una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante cessa dalle funzioni.
4. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel campo delle fragilità come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali. Non sono inoltre eleggibili alla carica di Garante:
a) i consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali;
b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere a una nuova elezione.
7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza o per condotte incompatibili con la dignità della carica.
8. Qualora il mandato del Garante venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla sua scadenza naturale, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro due mesi dalla cessazione stessa, mediante nuova procedura. Il Garante eletto ai sensi del presente comma resta in carica fino al termine di cui al comma 3.
9. I poteri del Garante sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o morte del Garante in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Garante, le funzioni del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità sono esercitate dal Difensore regionale; in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dal comma 11.
10. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
11. Al Garante spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:
a) il 70 per cento dell'indennità di carica;
b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.
12. Il rimborso spese di cui al comma 11, lettera b) è omnicomprensivo, salvo quanto previsto dal comma 13.
13. Al Garante che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per le missioni all'estero, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
14. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale del Consiglio regionale, istituisce, nell'ambito e compatibilmente con l'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce l'entità. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Garante, senza vincoli gerarchici nei confronti dello stesso.
15. I richiami al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al Garante per la tutela delle vittime di reato e al Garante per la tutela delle persone con disabilità contenuti nelle ll.rr. 6/2009, 22/2018 e 10/2021, nonché in altre leggi regionali, si intendono riferiti al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.
Art. 6. Modifiche alla
1. Alla
a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto la stessa carica in Lombardia o in altra regione.";
c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.";
d) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla
e) dopo il comma 3-bis dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"3-ter. Fermo quanto disposto dal comma 3-bis, qualora il mandato del Difensore venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla sua scadenza naturale, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro tre mesi dalla cessazione stessa, mediante nuova procedura.";
f) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o in caso di impedimento permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza o per condotte incompatibili con la dignità della carica";
g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 le parole "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
h) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "del Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "per le missioni all'estero";
i) al comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le parole "compatibilmente con i vincoli a cui è soggetta l'Amministrazione. Il Difensore può dotarsi di un proprio marchio, approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.";
j) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale del Consiglio regionale, istituisce, nell'ambito e compatibilmente con l'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce l'entità. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore, senza vincoli gerarchici nei confronti dello stesso.";
k) all'articolo 8, comma 2 alinea, le parole "delle persone con disabilità," e le parole "nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute, " sono soppresse;
l) la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 8 è soppressa;
m) la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 8 è soppressa;
n) al comma 3-bis dell'articolo 8 le parole "il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità";
o) il comma 4-bis dell'articolo 8 è abrogato;
p) al comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da apposita convenzione.".
Art. 7. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021.
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 2 le parole "eletto dal Consiglio regionale, " sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole "di tutela dei minori" sono inserite le seguenti: ", collaborando con gli organi di garanzia istituiti a livello regionale, provinciale e comunale che operano nelle medesime materie";
c) al comma 2-bis dell'articolo 2 le parole ", il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" sono soppresse;
d) l'articolo 5 è abrogato;
e) il comma 1 dell'articolo 6 è abrogato;
f) l'articolo 8 è abrogato.
2. Alla
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "è eletto dal Consiglio regionale e" sono soppresse;
b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole ", il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" sono soppresse;
c) l'articolo 5 è abrogato;
d) il comma 1 dell'articolo 6 è abrogato;
e) l'articolo 7 è abrogato.
3. Alla
a) l'articolo 4 è abrogato;
b) l'articolo 5 è abrogato.
Art. 8. Disciplina della fase transitoria.
1. Alla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del mandato del soggetto che ricopre, alla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla
2. Dalla data di accorpamento delle funzioni in capo allo stesso soggetto in qualità di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, di cui al comma 1, sono attribuite al Garante medesimo anche le funzioni di tutela del diritto alla salute e di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di cui alla L.R. 10/2021.Dalla medesima data, corrispondentemente, il Difensore regionale cessa dalle funzioni di tutela del diritto alla salute e di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità.
3. In sede di prima applicazione il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità resta in carica fino al termine della legislatura in cui è avvenuto l'accorpamento di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni dell'articolo 5, le modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 22/2018 e n. 10/2021 di cui all'articolo 7 e la modifica alla
5. Il Presidente del Consiglio regionale, verificatesi le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dà notizia dell'intervenuta entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e della decorrenza della stessa, con comunicazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. Il soggetto in capo al quale si determina l'accorpamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 in qualità di Garante per la tutela dei minori e delle fragilità subentra, con la medesima decorrenza, nei rapporti e nei procedimenti già facenti capo al Garante cessato e, limitatamente alle funzioni di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, al Difensore regionale.