§ 1.2.17 - L.R. 24 novembre 2022, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:24/11/2022
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in tema di indizione delle elezioni regionali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali. Modifiche alla L.R. 17/2012.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.2.17 - L.R. 24 novembre 2022, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione).

(B.U. 25 novembre 2022, n. 47 Supplemento)

 

Art. 1. Disposizioni in tema di indizione delle elezioni regionali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali. Modifiche alla L.R. 17/2012.

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione.

6-ter. L'assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni elettorali di cui al comma 6 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 108/1968.

6-quater. I decreti di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione almeno cinquantacinque giorni prima della data del voto e sono immediatamente comunicati:

a) al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie;

b) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

c) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Milano;

d) ai presidenti delle corti d'appello territorialmente interessate.";

b) al comma 41 dell'articolo 1 dopo le parole "Per quanto non previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 5 della legge 165/2004 e".

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.