Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 24/02/2023 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015) |
Art. 3. (Norme finanziarie) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 3.16.152 - L.R. 24 febbraio 2023, n. 7.
Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.
(B.U. 1 marzo 2023, n. 9 - S.O. n. 10)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge modifica l'articolo 7 ter della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 ter della
1. All'articolo 7 ter della
a) in rubrica le parole «le proposte candidate nella programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR»;
b) al comma 1 le parole: «o dal partenariato territoriale» sono soppresse;
c) al comma 2 la parola «definite» è sostituita dalla seguente: «individuate»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.
3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della
3 quater. Il procedimento contributivo di cui al presente articolo è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.»;
e) al comma 4 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3 bis».
Art. 3. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 7 ter della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Quota parte per l'anno 2023, pari a 22.210.000 euro, corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.