Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 24/02/2023 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015) |
Art. 3. (Norme finanziarie) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 3.16.152 - L.R. 24 febbraio 2023, n. 7.
Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.
(B.U. 1 marzo 2023, n. 9 - S.O. n. 10)
1. La presente legge modifica l'articolo 7 ter della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 ter della
1. All'articolo 7 ter della
a) in rubrica le parole «le proposte candidate nella programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR»;
b) al comma 1 le parole: «o dal partenariato territoriale» sono soppresse;
c) al comma 2 la parola «definite» è sostituita dalla seguente: «individuate»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.
3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della
3 quater. Il procedimento contributivo di cui al presente articolo è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.»;
e) al comma 4 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3 bis».
1. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 7 ter della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Quota parte per l'anno 2023, pari a 22.210.000 euro, corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.