§ 1.2.113 - L.R. 10 febbraio 2023, n. 3.
Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:10/02/2023
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2007)


§ 1.2.113 - L.R. 10 febbraio 2023, n. 3.

Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

(B.U. 8 febbraio 2023, n. 6 - S.O. 14 febbraio 2023, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2007)

1. Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è sostituito dal seguente:

«7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.».